C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 232 del 11/01/2019 – Delibera – ATLETICO CERVARO 2014

ATLETICO CERVARO 2014

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara ed in più occasioni, rivolgevano alla terna arbitrale espressioni gravemente offensive e minacciose, I medesimi inoltre lanciavano sulla rete di recinzione all'altezza della posizione di un assistente arbitrale alcuni secchioni dell'immondizia che procuravano un forte fragore. L'arbitro, invitava il dirigente accompagnatore della società a tenere ben chiuso il cancello che dà accesso agli spogliatoi. Tale obbligo non è stato rispettato ed in particolare il custode del campo inveiva in maniera intimidatoria e aggressiva nei confronti dell'arbitro e dei suoi assistenti. A fine gara, il citato custode reiterava altre gravi offese e minacce agli ufficiali di gara Mentre l'arbitro entrava nel proprio spogliatoio, veniva raggiunto da un facinoroso riconducibile alla società che, dopo aver preso la rincorsa lo colpiva con un calcio alla zona toracica ed a un gamba che lo faceva urtare contro la porta dello spogliatoio ed il muro. L'aggressore si allontanava frettolosamente e non veniva identificato. L'arbitro, allo scopo di tutelare la propria incolumità chiedeva l'intervento della Forza Pubblica che prontamente interveniva provvedendo ad effettuare i rilievi del caso. L'arbitro perdurando i disturbi fisici, si portava presso l'ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone dove gli diagnosticavano trauma contusivo toraco-addominale e gamba dx con ferita escoriativa alla mano dx. Questo Organo Giudicante, considerato che per quanto indicato non può che applicarsi quanto prevede il Codice di Giustizia Sportiva all'art. 14 dal titolo "Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori" che dispone per fatti violenti commessi in occasione delle gare sia interne che esterne sul proprio impianto sportivo, la sanzione dell'ammenda, per le società non appartenenti alla sfera professionistica, da 500,00 euro a 15,000.00 euro. La norma, pertanto, non prevede l'esclusione dal campionato di competenza. Inoltre, considerata la gravità del fatto si ritien opportuno infliggere la sanzione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 18 del CGS nella misura di cui in dispositivo. Questo Organo Giudicante dovendo scrupolosamente attenersi alle norme vigenti. In virtù degli art. 14 e 18 del CGS DELIBERA a) di infliggere alla società ATLETICO CERVARO 2014 l'ammenda di euro 3000,00, nonchè la penalizzazione di 3 punti in classifica da scontare nel Campionato di Promozione della corrente stagione sportiva b) di disporre, con decorrenza immediata l'obbligo, di disputare le gare interne in totale assenza di pubblico fino al 3.04.2019. (RAA) Si trasmettono gli atti alla Procura Federale della FIGC per quanto d competenza.

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