C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 294 del 14/02/2019 – Delibera – ROMA VIII A R.L. – NOVAUTO FOOTBALL FRIENDS

ROMA VIII A R.L. - NOVAUTO FOOTBALL FRIENDS

Sciogliendo la riserva di cui al C.U. nº 266 del 31/01/2019 Esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società NOVAUTO FOOTBALL FRIENDS con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore DE PALMA Mauro (ROMA VIII) in quanto squalificato per due gare effettive come risulta dal C.U. nº 246 del 17/1/2019 invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS. Il reclamo è fondato. Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato le squalifiche e irrogatagli con C.U. nº 246 del 17/1/2019 per una gara effettiva e per una gara per recidività in ammonizione (V Infrazione). Considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore DE PALMA Mauro alla gara in oggetto. Visto l'art. 22 comma 2 del CGS PQM DELIBERA - di accogliere il reclamo proposto dalla Società NOVAUTO FOOTBALL FRIENDS - di irrogare alla Società ROMA VIII la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di Euro 100 - di inibire il dirigente accompagnatore ROSSINI Rino (ROMA VIII) fino al 1º marzo 2019 - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore DE PALMA Mauro (ROMA VIII). La tassa va accreditata.

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