C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 305 del 21/02/2019 – Delibera – CAPRADOSSO – MIDEPORTE COLLE SALARIO

CAPRADOSSO - MIDEPORTE COLLE SALARIO

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 246 del 17.01.2019 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società CAPRADOSSO con il quale si deduce che la gara non è stata portata a termine dall'arbitro a causa di uno schiaffo che il calciatore PALLADINO Gabriele avrebbe colpito un proprio calciatore TOMASSETTI Maurizio facendolo cadere a terra. Questo episodio provocava una rissa. La reclamante sostiene che l'arbitro, ha segnalato, fra i tesserati della propria società, e identificato i Sigg. FORMICHETTI Antonello (n. 5) e TOSONI Michele scambiandolo con i Sigg. DE MASSIMI Marco (n. 5) FALASCA Massimo (n. 17). Per l'effetto chiede l'omologazione del risultato conseguito sul campo. Il reclamo è infondato. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova (ex art 35) del CGS, questo Organo Giudicante RILEVA - al 34' del secondo tempo ai calciatori TOMASSETTI Maurizio (CAPRADOSSO) e PALLADINO Gabriele (MIDEPORTE COLLE SALARIO) si scambiavano calci e pugni. A seguito di tale evento nasceva una rissa a cui prendevano parte alcuni calciatori di entrambe le squadre che durava per sette minuti L'arbitro identificava i seguenti calciatori TOMASSETTI Maurizio - FORMICHETTI Antonello - SALUSEST Marco - TOSONI Gabriele della società CAPRADOSSO, PALLADINO Gabriele - MUSCUSO Alessio - PIANI Simone - TURCHETTI Matte - FARACO Francesco - DIONISI Luca - CEROCCHI Alberto (MIDEPORTE COLLE SALARIO) Pertanto l'arbitro sospendeva definitivamente la gara al 41' del secondo tempo sul seguente punteggio: CAPRADOSSO - MIDEPORTE COLLE SALARIO 3 - 1. La responsabilità dell'anticipata conclusione della gara è da addebitarsi ad entrambe le società. In virtù all'art. 17 comma 2 del CGS DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società CAPRADOSSO b) di infliggere ad entrambe le società CAPRADOSSO e MIDEPORTE COLLE SALARIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00. I provvedimenti disciplinari a carico di tesserati sono stati pubblicati sul C.U. n. 246 del 17.01.2019. La tassa reclamo va incamerata.

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