C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 320 del 28/02/2019 – Delibera – TORMARANCIO – SS VITTORIA ROMA 1908

TORMARANCIO - SS VITTORIA ROMA 1908

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 268 del 01/02/2019 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società SS VITTORIA ROMA 1908 con il quale si deduc che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società TORMARANCIO schierava in campo i tesserati COSIMETTI Tiziano, DE AMICIS Damiano, FASSIO Daniele squalificati per due gare a seguito delle decisioni prese dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti accaduti durante la gara POSEIDON SOCCER - TORMARANCIO disputata l'11 novembre 2018 come da C.U. n. 149 del 15 novembre 2018 e che secondo la scrivente non hanno scontato la squalifica a loro inflitta. La reclamante osserva che dopo la disputa della gara POSEIDON SOCCER - TORMARANCIO, valevole per il campionato di seconda categoria girone D disputata l'11 novembre 2018 il giudice sportivo, come da C.U. n. 149 del 15 novembre 2018, comminava le seguenti sanzioni: - squalifica a carico di calciatori espulsi dal campo: squalifica per due gare effettive per COSIMETTI Tiziano (TORMARANCIO) - squalifica a carico di calciatori non espulsi dal campo squalifica per due gare per DE AMICIS Damiano (TORMARANCIO) "perchè a fine gara, rivolgeva insulti e minacce nei confronti del pubblico" e a FASSIO Daniele (TORMARANCIO) "perchè, a fine gara, scagliava una pallonata nei confronti di alcuni sostenitor senza colpire". A seguito della sanzione irrogata dal giudice sportivo i suddetti tesserati non venivano inseriti nella lista della successiva gara del 25 novembre 2018 TORMARANCIO - SS VITTORIA ROMA 1908, ed anche nella susseguente gara del 2 dicembre SANT'ONOFRIO - TORMARANCIO ritenendo quindi di aver scontato in modo completo la squalifica combinata. La gara del 25 novembre 2018 TORMARANCIO - SS VITTORIA ROMA 1908 però fu sospesa dal direttore di gara alla fine del primo tempo per motivi di mancata sicurezza nei confronti dello stesso come riportato nel C.U. n. 168 del 29 novembre ("l'arbitro a tutela della propria incolumità a causa delle intimidazioni subite dai dirigenti della società, decideva di sospendere definitivamente la gara al 45' del primo tempo sul seguente punteggio: TORMARANCIO - VITTORIA ROMA 1908 1 - 2. Richiesta l'intervento dell Forza Pubblica, l'arbitro veniva scortato fuori dall'impianto sportivo". Nello stesso comunicato il giudice sportivo ha ritenuto di dover procedere con le seguenti sanzioni "di infliggere alla società TORMARANCIO la punizione sportiva delle perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00" Avverso tale decisione la società TORMARANCIO ha inoltrato rituale e tempestivo reclamo al competente giudice di secondo grado che ha deliberato "di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara, confermando, altresì la rimanente decisione impugnata" (con C.U. 233 dell'11 gennaio 2019) quindi nell'ordinare la ripetizione della gara ha ritenuto che quella disputata il 25 novembr 2018 tra TORMARANCIO - SS VITTORIA ROMA 1908 non era da ritenersi valida e non omologando il risultato era da ritenersi nulla. Il CGS al comma 4 dell'art. 22 recita "le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3 - 0 o 6 - 0 ai sensi dell'art. 17, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli Organi della giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore deve scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo". Visto quanto deciso dal Giudice Sportivo di secondo grado e ufficializzato attraverso il C.U. n. 233 dell'11 gennaio 2019 e cioè che ci doveva essere ripetizione della gara ritenendo quindi nulla la gara del 25 novembre 2018 tra TORMARANCIO - SS VITTORIA ROMA 1908 la scrivente ritiene, a norma del comma 4 dell'art. 22 del CGS, che i sopramenzionati tesserati della società TORMARANCIO non hanno scontato le due giornate di squalifica a loro inflitta dal Giudice Sportivo come C.U. n. 149 del 15 novembre 2018 in quanto avrebbero dovuto scontare la prima giornata di squalifica a loro comminata nella gara successiva all'uscita del C.U. n. 233 dell'11 gennaio 2019 e precisamente la gara TORMARANCIO - VIS AURELIA del 13 gennaio 2019 cosa che invece alla scrivente non risult sia stato fatto essendo i tre tesserati regolarmente campo anche nelle gare successive del 20 gennaio 2019 e del 27 gennaio 2019 oltre che quella contro la SS VITTORIA ROMA 1908 gara di recupero del 30 gennaio 2019 oggetto di reclamo. Per quanto sopra indicato chiede di accertare la violazione sopra esposta ed a norma di regolamento che venga inflitta alla società TORMARANCIO la punizione sportiva della perdita della gara in esame, e, conseguentemente, l'aggiudicazione della stessa a proprio favore. In considerazione a quanto sopra dettagliatamente esposto dalla società SS VITTORIA ROMA 1908 ed esperite le dovute verifiche il reclamo è da accogliere ed in virtù all'art. 17 comma 4 del CGS DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società SS VITTORIA ROMA 1908 b) di infliggere alla società TORMARANCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di euro 100,00. c) di inibire il Sig. FABBRI Ferruccio (TORMARANCIO) fino al 15.03.2019 d) di squalificare per un'ulteriore giornata i calciatori della società TORMARANCIO COSIMETTI Tiziano - DE AMICIS Damiano - FASSIO Daniele. La tassa reclamo va restituita.

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