C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 343 del 14/03/2019 – Delibera – CERVETERI CALCIO – POSEIDON SOCCER

CERVETERI CALCIO - POSEIDON SOCCER

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. 266 del 31/01/2019 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società POSEIDON SOCCER con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alcuni calciatori della società CERVETERI CALCIO non avevano titolo a partecipare alla gara non essendo tesserati. La reclamante sostiene che nonostante avesse richiesto all'arbitro la verifica dei documenti (come prevede l'art. 61 delle NOIF) questi non ha soddisfatto la richiesta. Tale richiesta è stata fatta sia alla fine del primo tempo che a fine gara. Per l'effetto, considerato che l'arbitro ha compiuto un errore tecnico chiede la ripetizione della gara. Il reclamo è infondato. Infatti esaminati gli atti ufficiali (come noto fonte privilegiata di prova ex art. 35 del CGS) sentito l'arbitro, questi con supplemento di referto conferma di avere consegnato alle due società le distinte dei calciatori dopo avere effettuato il riconoscimento. Alla fine del primo tempo un dirigente della società POSEIDON contestava all'arbitro l'ipotetica presenza di calciatori non tesserati nella lista della società CERVETERI CALCIO. (Verificato da questo Organo Giudicante.) A fine gara, un altro dirigente della società POSEIDON ha richiesto di verificare i documenti dei calciatori del CERVETERI CALCIO. L'arbitro afferma di avere esaudito la richiesta. Questo Organo Giudicante, considerato che prima dell'inizio della gara l'arbitro ha effettuato la prevista identificazione dei calciatori di entrambe le squadre e verificato che i calciatori in distinta partecipanti alla gara risultavano regolarmente tesserati per la società CERVETERI CALCIO. Pertanto, le doglianze della società POSEIDON non possono essere accolte PQM DELIBERA a) di respingere il reclamo proposto dalla società POSEIDON SOCCER b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: CERVETERI CALCIO - POSEIDON SOCCER 1 - 0. La tassa reclamo va addebitata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it