C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 343 del 14/03/2019 – Delibera – SPORTING FUTURA – ARCO DI TRAVERTINO A.S.D.

SPORTING FUTURA - ARCO DI TRAVERTINO A.S.D.

Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe RILEVA - al 34' del primo tempo lontano dall'azione di gioco i calciatori OMETTI Giacomo (SPORTING FUTURA) e NECCI Luca (ARCO DI TRAVERTINO) si scambiavano reciproche scorrettezze colpendosi con pugni. A seguito di questa colluttazione intervenivano tesserati di entrambe le società. - l'arbitro, rileva, che dopo qualche minuto la situazione non migliorava e pertanto non si trovava più nelle condizioni per portare a termine la gara e decideva di sospenderla al 35' del secondo tempo sul seguente punteggio: SPORTING FUTURA - ARCO DI TRAVERTINO 0 3. Dopo aver decretato la sospensione della gara, mentre l'arbitro faceva rientro negli spogliatoi veniva avvicinato dai calciatori DE TORA Alessio e GUERCI Mattia (ARCO DI TRAVERTINO) che gli intimavano di riprendere la gara. In considerazione a quanto sopra riportato, questo Organo Giudicante ritiene che l'arbitro non ha messo in atto quanto previsto dal regolamento per verificare o meno se esistevano le condizioni per una normale prosecuzione della gara. L'arbitro, avrebbe dovuto convocare i capitani e richiedere la loro collaborazione per la ripresa dell'incontro. Pertanto, avvalendosi del dispositivo di cui all'art. 17 comma 4 lett. c del CGS DELIBERA a) di annullare il provvedimento di sospensione della gara in oggett adottato dall'arbitro e ordinare la ripetizione della stessa dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimento di competenza; b) di squalificare i calciatori OMETTI Giacomo (SPORTING FUTURA) e NECCI Luca (ARCO DI TRAVERTINO) per tre gare effettive; c) di squalificare i calciatori GUERCI Mattia e DE TORA Alessio (ARC DI TRAVERTINO) per una gara effettiva.

 

 

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