C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 361 del 28/03/2019 – Delibera – NORMA – NETTUNO

NORMA - NETTUNO

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 329 del 7/3/2019; esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società NETTUNO con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore SBAMPATO Fabrizio (NORMA) in quanto squalificato per una gara per recidività in ammonizione (V infrazione) invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS; il reclamo è fondato. Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 320 del 28.02.2019 per recidiva in ammonizione (V infrazione). Considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore SBAMPATO Fabrizio alla gara in oggetto visto l'art. 22 comma 2 del CGS

DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società NETTUNO b) di irrogare alla società NORMA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00 c) di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore SBAMPATO Fabrizio (NORMA) Nulla sulla tassa reclamo.

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