C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 361 del 28/03/2019 – Delibera – BRICTENSE – III MUNICIPIO CALCIO

BRICTENSE - III MUNICIPIO CALCIO

Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 331 del 08/03/2019: - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società BRICTENSE con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore GHIRELLI Valerio (III MUNICIPIO) in quanto squalificato come risulta dal C.U. n. 326 del 5/3/2019 invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS: - il reclamo è fondato. Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato il residuo della la squalifica irrogatagli con C.U. n. 326 del 5.3.2019 per due gare effettive; - considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale. - Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore GHIRELLI Valerio (III MUNICIPIO) alla gara in oggetto. Visto l'art. 22 comma 2 del CGS PQM - di accogliere il reclamo proposto dalla società BRICTENSE - di irrogare alla società III MUNICIPIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè l'ammenda di euro 100,00; - di inibire il dirigente accompagnatore PAPILI Piero (III MUNICIPIO) fino al 12.04.2019; - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore GHIRELLI Valerio (III MUNICIPIO). La tassa va restituita.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it