C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 383 del 11/04/2019 – Delibera – REAL SANT ANDREA – ATLETICO POFI

REAL SANT ANDREA - ATLETICO POFI

Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 294 del 14/02/2019 - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società REAL SANT'ANDREA con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento per errore tecnico dell'arbitro, in quanto lo stesso non avrebbe voluto far svolgere la funzione di assistente di parte al Sig. TROIAN Lorenzo tesserato della società (come calciatore). Per l'effetto chiede la ripetizione della gara. Questo Organo Giudicante, convocato l'arbitro designato, preso atto del reclamo proposto dalla Società REAL SANT'ANDREA, conferma che il Sig. TROIAN Lorenzo non era in possesso della tessera LND comunque il citato calciatore è stato identificato con documento personale C.I. n. 12129877. In considerazione di quanto sopra il calciatore TROIAN Lorenzo (REAL SANT'ANDREA) aveva pieno titolo a prendere parte alla gara come assistente di parte. Inoltre, il citato calciatore della società REAL SANT'ANDREA risulta tesserato come calciatore con numero di matricola 3172418, la stessa trascritta sulla distinta di gara. Tanto premesso, ritenute fondate le doglianze della reclamante, - visto la regola 6 del regolamento del gioco del calcio e l'art. 17 comma 4 lett. l del CGS DELIBERA a) di accogliere il reclamo proposto dalla società REAL SANT'ANDREA ed annullare la gara in oggetto b) di ordinare la ripetizione della gara dando mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza. Nulla per la tassa reclamo.

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