C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 387 del 12/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CONTI FRANCESCO FINO AL 31/12/2021 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 14/02/2019 (Gara: MONTEFIASCONE – MONTEROSI del 10/02/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. MONTEFIASCONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CONTI FRANCESCO FINO AL 31/12/2021 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.154 SGS DEL 14/02/2019 (Gara: MONTEFIASCONE – MONTEROSI del 10/02/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.333 dell’8/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visto il reclamo in epigrafe, presentato nei modi e nei termini previsti dalla Società A.S.D. Montefiascone, in relazione alla squalifica comminata dal Giudice Sportivo Territoriale a carico del calciatore Conti Francesco fino al 31/12/2021, con l’applicazione altresì delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. n°104 del 17/12/2014, con il quale si chiede la riduzione della stessa; esaminati gli atti ufficiali di gara ed il contenuto del referto arbitrale, si evince che la condotta del Conti, seppur totalmente da stigmatizzare e condannare, non ha agito con la volontà di produrre serie e gravi lesioni al Direttore di gara e, pertanto, non può quindi rientrare in nessun modo tra la casistica prevista dall’art.11 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; questa tesi viene altresì rinforzata dal referto medico del Pronto Soccorso presso il quale si è recato il Direttore di gara, nel quale viene riscontrata ed evidenziata esclusivamente una contusione della gamba dx, che non può certo essere annoverata tra lesioni; considerando che gli atti di gara fanno piena prova così come previsto dall'art.35 del Codice di Giustizia Sportiva; tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, riducendo la squalifica a carico del calciatore CONTI Francesco al 10/02/2021 confermando, altresì, l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. N°104 del 17/12/2014. La tassa ricorso va restituita.

 

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