C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 387 del 12/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO ROCCAMASSIMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TINTISONA CRISTOPHER PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.108 C5 DEL 6/03/2019 (Gara: CASTROMENIO – ATLETICO ROCCAMASSIMA dell’1/03/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ATLETICO ROCCAMASSIMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TINTISONA CRISTOPHER PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.108 C5 DEL 6/03/2019 (Gara: CASTROMENIO – ATLETICO ROCCAMASSIMA dell’1/03/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.355 del 22/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società Atletico Roccamassima proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Tintisona Cristopher per aver, all’atto dell’espulsione comminata dal direttore di gara al 32° del I tempo per reciproche scorrettezze commesse nei confronti di un avversario, protestato con minacce ed insulti nei confronti del direttore di gara. Inoltre uscendo dal terreno di gioco avrebbe insultato il pubblico. La società reclamante nel proprio scritto difensivo evidenzia come l'atteggiamento avuto dal proprio calciatore, giustamente espulso per le reciproche scorrettezze commesse nei confronti dell'avversario anch'esso espulso, non sia mai sfociato in atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti dell'arbitro ma che si sia avvicinato a quest'ultimo solo per chiedere spiegazioni. La scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Tintisona Cristopher sia giusta e proporzionata a quanto verificatosi e che il comportamento del calciatore debba essere giustamente censurato così come correttamente proposto dal Giudice di primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

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