C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 387 del 12/04/2019 – Delibera – RICORSO DELL’ALLENATORE ADAMI FABIO (A.S.D. ESSERE WEBRADIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 28/02/2023 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 C5 DEL 20/02/2019 (Gara: ESSSERE WEBRADIO – REAL MATTEI del 16/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Under 21) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

RICORSO DELL’ALLENATORE ADAMI FABIO (A.S.D. ESSERE WEBRADIO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 28/02/2023 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.193 C5 DEL 20/02/2019 (Gara: ESSSERE WEBRADIO – REAL MATTEI del 16/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Under 21)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 29/03/2019

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, l’allenatore tesserato con la società Essere Web Radio, impugnava le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe, contestandone l’ingiustizia e comunque l’eccessività rispetto a quanto effettivamente accaduto nelle circostanze indicate. Il reclamante sostiene che l’atteggiamento tenuto nello spogliatoio arbitrale sia stato mosso esclusivamente da reazione ad una grave provocazione verbale di cui si era reso protagonista lo stesso direttore di gara, che aveva rivolto frase gravemente offensiva nei suoi confronti e nei confronti dell’onorabilità del suo coniuge. Contestava, altresì, che la reazione si fosse caratterizzata in gesti violenti e forieri delle conseguenze fisiche denunciate dall’Arbitro nel referto e documentate da un certificato di Pronto Soccorso con prognosi di giorni sette s.c.. Veniva quindi ascoltato il reclamante direttamente il quale ribadiva tutto quanto già esposto nel reclamo ed il direttore di gara che, invece, escludeva tassativamente di aver rivolto alcun apprezzamento ingiurioso od oltraggioso nei confronti del tesserato e, men che meno, di aver fatto alcun cenno alla moglie od ad altre persone estranee alla partita. Aggiungeva il direttore di gara che non aveva avuto alcun contatto verbale con l’Adami sino all’aggressione e che il colloquio al termine della gara, nel mentre riconsegnava i documenti, si era svolto con il dirigente accompagnatore ufficiale, senza la presenza di altre persone; inoltre precisava che tra detto colloquio e l’intervento violento dell’Adami era intercorso un lasso di tempo non inferiore ai quindici minuti. Ritiene la Corte che i fatti si siano svolti esattamente come riferito dall’Arbitro e che, semmai, vi può essere stato un inopportuno intervento dell’accompagnatore ufficiale della società ospitante che ha riferito, evidentemente, all’Adami frasi distorte e dal contenuto stravolto rispetto al vero inducendolo in una reazione inconsulta, sproporzionata e connotata da violenza consumata che ha recato danni evidenti ed apprezzabili al direttore di gara. La squalifica è quindi conseguente ad un comportamento di accertata violenza consumata con conseguenze fisiche refertate al Pronto Soccorso in sette giorni s.c.. La sanzione irrogata va però lievemente ridimensionata, per ricondurla nei limiti quantitativi adottati comunemente in tali fattispecie e va ridotta di mesi sei, fissando la squalifica come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore ADAMI Fabio al 31/08/2022, mantenendo altresì l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. N°104 del 17/12/2014. La tassa ricorso va restituita.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it