C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 387 del 12/04/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.175 SGS DEL 14/03/2019 (Gara: FUTBOLCLUB S.R.L. – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 17/02/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. FUTBOLCLUB S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.175 SGS DEL 14/03/2019 (Gara: FUTBOLCLUB S.R.L. – ACQUACETOSA CENTRO CALCIO del 17/02/2019 – Torneo Under 16 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.375 del 5/04/2019

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Futbolclub ha impugnato le decisioni del competente Giudice Sportivo, che aveva respinto un reclamo inoltrato dalla stessa società che lamentava il regolare utilizzo in gara del calciatore Mocciola Francesco, il cui nominativo era stato inserito in lista senza indicazione del numero di matricola e di un documento d’identità e che sarebbe stato riconosciuto dal direttore di gara solo al termine della gara, tramite la trasmissione del tesserino a mezzo telefono. Presentava controdeduzioni la società Acquacetosa Centro Calcio che eccepiva l’assoluta regolarità della posizione del calciatore tesserato sin dall’inizio stagione con la società che, in assenza del tesserino F.I.G.C. era stato riconosciuto con un documento d’identità, inoltre il numero di matricola, trasmesso a mezzo messaggio telefonico in quanto il cartellino era rimasto tra i documenti di un’altra squadra della medesima società in cui, a volte, il calciatore veniva impiegato, era stato poi inserito nella distinta di gara, presente il dirigente della reclamante e lo stesso calciatore davanti all’Arbitro. Il Giudice di prime cure respingeva il reclamo, rilevando come sulla lista della società Acquacetosa Centro Calcio risultasse inserita la matricola F.I.G.C. e che, il calciatore era stato riconosciuto dall’Arbitro ed il suo utilizzo doveva ritenersi regolare. Ripropone le stesse doglianze la società reclamante ribadendo che, a suo parere, la partecipazione del calciatore doveva ritenersi irregolare in quanto il numero di matricola F.I.G.C. era stato inserito in distinta solo al termine della gara, ed il riconoscimento del calciatore era avvenuto solo in quella sede. Il reclamo è infondato. Va innanzitutto chiarito, in tema di utilizzo di calciatori sprovvisti di tessera federale od assenti al momento del riconoscimento, quanto segue: a) la matricola federale deve essere riportata nella distinta di gara ma l’eventuale omissione non comporta l’irregolare partecipazione alla gara del calciatore ma solo una irregolarità formale sanzionabile a carico della società con un’ammenda; b) i calciatori non debbono essere necessariamente identificati con la tessera F.I.G.C. e possono partecipare alla gara con un documento d’identità valido, ricordando che il dirigente accompagnatore ufficiale sottoscrivendo la lista attesta che i calciatori sprovvisti di tessera sono regolarmente tesserati con la società; c) i calciatori di riserva non debbono essere presenti necessariamente all’inizio della gara ma il loro nominativo deve essere preventivamente inserito in distinta anche se assenti, in carenza dell’inserimento in distinta non potranno prendere parte alla gara; d) i calciatori preventivamente inseriti in distinta che, però, non erano presenti all’inizio della gara vengono identificati dal direttore di gara al momento del loro effettivo ingresso in campo, recando con se il documento d’identità, nel caso il documento dovesse essere stato già presentato all’inizio il direttore di gara avrà l’accortezza di portarlo con se per provvedere all’identificazione nel momento dell’ingresso in campo; e) il direttore di gara potrebbe comunque consentire, in questo caso, l’entrata in campo del calciatore riservandosi di effettuare il riconoscimento al termine della gara, prassi però assolutamente sconsigliabile soprattutto se dovesse risultare che il calciatore effettivamente subentrato non corrisponda a quello preventivamente indicato in distinta con conseguente irregolarità della gara.

Nel caso che ci occupa risulta invece che il calciatore fosse già presente al momento del riconoscimento pre-gara effettuato, nel suo caso, con un documento d’identità, modalità assolutamente consentita; il numero di matricola venne invece inserito al termine della gara sanando un’omissione, azione anche questa assolutamente regolare, purché venga avvertita dell’integrazione l’altra società, cosa che dalla lettura del reclamo appare sia stata fatta. La partecipazione alla gara del prefato calciatore è, quindi, assolutamente regolare e va integralmente confermata la decisione del Giudice di prime cure che aveva già correttamente richiamato i principi regolamentari attinenti al caso. Tutto ciò premesso la scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

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