C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 03/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ETRURIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCATENA GIACOMO FINO AL 5/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: ETRURIA CALCIO – FIUMICINO 1926 del 24/02/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ETRURIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SCATENA GIACOMO FINO AL 5/04/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.165 SGS DEL 28/02/2019 (Gara: ETRURIA CALCIO – FIUMICINO 1926 del 24/02/2019 – Campionato Under 17 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La Società ASD Etruria Calcio proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore SCATENA Giacomo “per aver colpito, all’atto dell’espulsione comminata dal direttore di gara al 41’ del secondo tempo, con due sputi uno al braccio ed uno al viso rivolgendo al direttore di gara nella circostanza espressioni offensive”. La Società reclamante nel proprio scritto difensivo evidenzia come l’atteggiamento avuto dal proprio calciatore, giustamente espulso per le provocazioni poste in essere dagli avversari commesse nei confronti del direttore di gara sia una reazione sconsiderata.

La scrivente Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il referto ed il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Scatena Giacomo sia giusta e proporzionata a quanto verificatosi e che il comportamento del calciatore debba essere giustamente censurato così come correttamente proposto dal Giudice di primo grado. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

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