C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 03/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR CISTERNA 1994 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 C5 DEL 27/02/2019 (Gara: VIGOR CISTERNA 1994 – REAL CIAMPINO CA5 del 9/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIGOR CISTERNA 1994 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.203 C5 DEL 27/02/2019 (Gara: VIGOR CISTERNA 1994 – REAL CIAMPINO CA5 del 9/02/2019 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.346 del 15/03/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La Società Vigor Cisterna 1994 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione della perdita della gara con la Società Real Ciampino con un punto di penalizzazione ed ammenda di Euro 150,00. Questa Corte ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società Vigor Cisterna 1994 ai sensi dell’art.46, comma 5 C.G.S., poiché dalla Società reclamante deve essere inviata copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, inoltre l’attestazione dell’invio deve essere allegata contestualmente al reclamo ai sensi dell’art.33, comma 5 C.G.S.. Tutto ciò premesso, pertanto, questa Corte DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art.46, comma 5 del C.G.S.. La tassa ricorso va incamerata.

 

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