C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 03/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 C5 DEL 27/03/2019 (Gara: OLIMPUS ROMA – VALLERANO FUTSAL del 26/01/2019 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. OLIMPUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.237 C5 DEL 27/03/2019 (Gara: OLIMPUS ROMA – VALLERANO FUTSAL del 26/01/2019 – Campionato Under 15 Calcio a 5 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La società Olimpus Roma impugnava le decisioni del competente Giudice Sportivo sopra evidenziate con le quali era stata comminata a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l’ammenda di 100,00. La società aveva inoltrato ricorso, preceduto da preannuncio, già al Giudice di primo grado, a seguito della sospensione della gara alla fine del primo tempo con il punteggio di 2 a 1 a suo favore. Nel gravame deduceva che la sospensione della gara doveva essere addebitata ai sostenitori della società Vallerano che durante tutto il primo tempo avevano tenuto un comportamento fortemente minaccioso nei confronti dell’Arbitro e dei propri giocatori; a circa metà del primo tempo una sostenitrice della società Vallerano aveva afferrato il direttore di gara ad un braccio attraverso la rete di recinzione graffiandolo e provocando fuoriuscita di sangue, numerosi sostenitori avevano poi al termine del primo tempo colpito con calci e pugni un sostenitore locale caduto a terra sulle tribune tanto da ingenerare un clima di intollerabile violenza per una categoria giovanile e richiedere la sospensione della gara. Contro deduceva, in quella sede, la società Vallerano che eccepiva come la gara fosse stata sospesa per la rinuncia della società Olimpus Roma che aveva abbandonato il campo alla fine del primo tempo e giustificava in qualche modo il comportamento della propria sostenitrice che aveva graffiato l’Arbitro sull’avambraccio. Il Giudice di prime cure, pur riportando tutti gli episodi di minacce generalizzate e violenza nei confronti del direttore di gara e di un sostenitore locale da parte dei sostenitori del Vallerano rilevava come la gara fosse stata sospesa dal direttore di gara per rinuncia della squadra della casa e quindi applicava le sanzioni sopra ricordate. Nel reclamo di secondo grado la società Olimpus Roma reitera tutte le sue lagnanze e richiede, in via subordinata, la ripetizione della gara, ritenendo comunque che si siano verificati fatti di tale gravità da inficiarne il regolare svolgimento ed imporne quantomeno la ripetizione. Il reclamo è fondato. Dall’esame degli atti si evince che, senza apparente motivazione, i sostenitori del Vallerano, costituiti per gran parte da genitori, abbiano messo in atto una serie di comportamenti minacciosi e violenti del tutto incompatibili con lo svolgimento di una gara di settore giovanile e scolastico e che hanno determinato l’irregolare svolgimento della stessa. In effetti, seguendo la ricostruzione dei fatti contenuta nel rapporto di gara, unica fonte di prova privilegiata, va rilevato come nel momento in cui la squadra di casa ha deciso di abbandonare la gara non sussistessero più le condizioni minime di sicurezza e di tranquillità psicologica per potarla avanti. Infatti già a metà del primo tempo vi era stato un gesto di violenza consumata nei confronti dell’arbitro da parte di una sostenitrice della squadra ospitata ed al momento della sospensione della gara era in atto un’aggressione di inaudita violenza nei confronti di un sostenitore locale che era stato gettato in terra da numerosi sostenitori del Vallerano e colpito con calci e pugni. In tale situazione del tutto irragionevole per una gara giovanile non sussistevano le condizioni minime di sicurezza per proseguire l’incontro e la decisione di porvi fine, in qualche modo, è stata assai opportuna considerando che mancava ancora un intero tempo e si può immaginare in che clima e con quali pericoli per l’incolumità di tutti: atleti, arbitro e sostenitori, sarebbe proseguito l’incontro.

La gara non aveva più al momento un regolare svolgimento e la responsabilità va addebitata in via esclusiva ai sostenitori del Vallerano e degli stessi deve rispondere la società che va sanzionata come da dispositivo, ricordando che il Giudice Sportivo ha già applicato a suo carico l’ammenda di € 500,00 che va confermata. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di comminare la punizione sportiva della perdita della gara a carico della Società A.S.D. VALLERANO FUTSAL, con il risultato di 0 – 6. La tassa ricorso va restituita.

 

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