C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 03/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA CARCHITTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÁ DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.109 LND DEL 28/03/2019 (Gara: SAN MICHELE CALCIO – NUOVA CARCHITTI del 9/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NUOVA CARCHITTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÁ DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.109 LND DEL 28/03/2019 (Gara: SAN MICHELE CALCIO – NUOVA CARCHITTI del 9/03/2019 – Campionato di Terza Categoria Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva: La ricorrente ha dedotto che, dopo il tempestivo preannuncio di reclamo inviato al Giudice Sportivo, e relativo alla gara svoltasi il 9 marzo 2019, la Società ha trasmesso il successivo reclamo in data 19 marzo 2019, come risulta dalla raccomandata inviata in pari data anche alla Soc. Borgo San Michele, e ciò, a parere della ricorrente, con la piena osservanza del termine previsto dall’art. 46 C.G.S., ove è stabilito che “ le motivazioni del reclamo e la relativa tassa devono essere trasmessi entro il settimo giorno successivo allo svolgimento della gara stessa ”. Ciò posto, a prescindere dalla singolare e infondata teoria sostenuta dalla reclamante, secondo la quale il termine di sette giorni fissato dal Codice di Giustizia Sportiva andrebbe conteggiato con riferimento ai soli giorni feriali, sta di fatto che, essendo stata la gara in oggetto disputata il giorno 9 marzo 2019, il reclamo avrebbe dovuto essere inoltrato entro il 16 marzo 2019, termine che è stato in ogni caso ampiamente superato, dal momento che la ricorrente ha trasmesso il reclamo soltanto il 19 marzo 2019.

Appare quindi del tutto corretta la decisione del Giudice di primo grado, che ha dichiarato inammissibile il reclamo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata. La tassa ricorso va incamerata.

 

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