C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 03/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. HERMADA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.368 LND DEL 3/04/2019 (Gara: HERMADA – FERENTINO CALCIO del 31/03/2019 – Campionato di Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. HERMADA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.368 LND DEL 3/04/2019 (Gara: HERMADA – FERENTINO CALCIO del 31/03/2019 – Campionato di Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La società Hermada proponeva reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe. La società nel proprio scritto difensivo poneva in evidenza alcuni aspetti relativamente a quanto accaduto sul terreno di gioco ed in particolare modo all’episodio descritto nel supplemento di referto dall’assistente del direttore di gara che ha portato il Giudice Sportivo a sanzionare con ammenda l’odierna reclamante. L’assistente del direttore di gara dichiarava di essere stato colpito a polpaccio e schiena da alcune schegge di vetro proveniente dalla tribuna, in particolare un tifoso dell’Hermada da lui riconosciuto in quanto autore di numerose proteste ed ingiurie nei suoi confronti, nel contestare una sua decisione avrebbe lanciato un oggetto di vetro contro la recinzione metallica del terreno di gioco che a causa dell’urto, frantumandosi, avrebbe colpito con schegge l’assistente. La società si difende sostenendo che l’autore del gesto, riconosciuto dai dirigenti di casa e prontamente allontanato per le continue proteste - anche denunciato alla polizia giudiziaria - oltre a protestare ed ingiuriare l’assistente non si è reso colpevole di nessun gesto violento. La società reclamante ritiene che il proprio sostenitore ha lanciato il posacenere metallico presente lungo la recinzione metallica e che l’assistente sia stato colpito dalla cenere e dalle cicche presenti al suo interno. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti attentamente gi atti di gara, il referto arbitrale nonché il rapportino dell’assistente del direttore di gara, ritiene che il reclamo possa essere accolto parzialmente anche alla luce del comportamento tenuto dai dirigenti della società reclamante non però sufficiente a giustificare il grave e reiterato comportamento dal proprio sostenitore autore di gesti altamente censurabili. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l’ammenda ad Euro 200,00. La tassa ricorso va restituita.

 

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