C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 428 del 17/05/2019 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE MASSARO MATTEO (ASD. GS FIANO ROMANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/05/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 SGS DEL 21/03/2019 (Gara: FIANO ROMANO – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 16/03/2019 –Torneo Under 16 Regionali Maschili) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

 

RICORSO DEL CALCIATORE MASSARO MATTEO (ASD. GS FIANO ROMANO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/05/2019 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 SGS DEL 21/03/2019 (Gara: FIANO ROMANO – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 16/03/2019 –Torneo Under 16 Regionali Maschili)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.386 del 12/04/2019

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il ricorso in epigrafe avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 182 del 21.03.2019 con la quale veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica al giocatore Massaro Matteo fino al 31.05.2019, esaminati gli atti ufficiali, al riguardo ritiene la reclamante che la sanzione sia sproporzionata e che sia stata adottata sulla base di un’errata ricostruzione fattuale e ne chiede, quindi la riforma. Deduceva, in particolare, il ricorrente che lo stesso, nell’incontro di che trattasi, non aveva proferito verso l’arbitro ripetute frasi offensive e minacciose.

Insisteva così nelle considerazioni svolte nel ricorso escludendo di aver indirizzato tali offese all’arbitro. Questa Corte sentito il ricorrente ed esaminati gli atti, ritiene che le argomentazioni del reclamante possano in parte ritenersi assumibili. Infatti, dal referto arbitrale - fonte privilegiata di prova ex art.35 comma1, 1.1. CGS - emerge una dinamica dei fatti che contraddice pienamente la versione fornita dalla società. L’arbitro riferisce infatti, nel proprio rapporto che il calciatore Massaro del Fiano Romano al termine della gara si rivolgeva con frasi offensive al direttore di gara per poi di nuovo continuare verso gli spogliatoi insultando con la seguente frase :” sto coglione negro”; per tali motivi la squalifica comminata al calciatore Massaro deve ritenersi in linea con il codice di condotta di giustizia sportiva ex art. 11,primo comma, in quanto l’espressione discriminatoria usata dal giovane calciatore suscita non solo sdegno, ma sicuramente contrasta con valori assoluti quali: lealtà, correttezza, aggregazione sociale che rappresentano una sana realtà sportiva nel territorio provinciale volta a promuovere lo spirito di gioco e di agonismo. Tutto ciò premesso il CGS prevede espressamente all’art.11, primo comma che costituisce comportamento sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore…o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori. Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale tenendo conto del comportamento collaborativo con gli organi inquirenti del calciatore Massaro DELIBERA Di riformare la decisione impugnata, comminando la squalifica a carico del calciatore MASSARO Matteo a 10 gare. La tassa ricorso va restituita.

 

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