C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 444 del 31/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.C.D. CASALVIERI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 800,00 E DIFFIDA DEL CAMPO E DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI D’AGOSTINI DAMIANO, GIUSTINI DAVIDE E MUSI STEFANO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.384 LND DEL 12/04/2019 (Gara: CASALVIERI – SUIO TERME CASTELFORTE del 10/04/2019 – Campionato di Promozione ) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.C.D. CASALVIERI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 800,00 E DIFFIDA DEL CAMPO E DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI D’AGOSTINI DAMIANO, GIUSTINI DAVIDE E MUSI STEFANO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.384 LND DEL 12/04/2019 (Gara: CASALVIERI – SUIO TERME CASTELFORTE del 10/04/2019 – Campionato di Promozione )

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

La società Casalvieri ha interposto reclamo avverso l’ammenda di € 800,00 con diffida e la squalifica dei calciatori D’Agostini Damiano e Giustini Davide comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio. Il Giudice di prime cure aveva rilevato come dal referto di gara emergesse che il calciatore D’Agostini, in funzione di capitano, si fosse rifiutato in un primo momento di firmare il rapportino di gara ed avesse rivolto all’Arbitro espressioni offensive, i calciatori Giustini e Musi avessero invece tenuto nei confronti dell’Arbitro un comportamento offensivo ed intimidatorio. Nei confronti della società invece veniva comminata l’ammenda e la diffida in quanto durante la gara erano stati rivolti alla terna arbitrale insulti sessisti, al termine della gara, attraverso un cancello lasciato aperto, erano penetrati degli spettatori che avevano rivolto alla terna arbitrale minacce ed avevano percosso con violenza la porta degli spogliatoi ed infine gli stessi tifosi avevano organizzato al termine della gara un assembramento ostile e la terna arbitrale aveva potuto allontanarsi dell’impianto sportivo solo con l’intervento della forza pubblica. Nel reclamo la società allega una attestazione rilasciata dal Comandante la Stazione dei Carabinieri di Casalvieri che sembrerebbe smentire sia l’ingresso nel recinto degli spogliatoi al termine della gara di facinorosi che abbiano minacciato la terna arbitrale sia qualsivoglia problema di ordine pubblico nella fase di allontanamento della terna arbitrale dall’impianto di gioco. La società inoltre smentisce che i calciatori incolpati abbiano rivolto alla terna arbitrale espressioni minacciose ma al più offensive mentre il calciatore Giustini non avrebbe proprio partecipato alla concitata fase finale che ha immediatamente seguito la fine dell’incontro in quanto si è allontanato lestamente per poter raggiungere il posto di lavoro presso lo stabilimento FIAT di Piedimonte. Il reclamo è solo parzialmente fondato. Per quanto riguarda la posizione dei calciatori va rilevato come il referto arbitrale, chiaro e circostanziato, sia unica fonte di prova privilegiata e le argomentazioni poste a sostegno del gravame dalla reclamante non valgono a scalfire i fatti descritti e le conseguenti sanzioni che appaiono congrue rispetto agli addebiti. Per quanto attiene invece alle intemperanze addebitabili ai tifosi locali, il comportamento riprovevole di alcuni nei confronti di un’assistente dell’arbitro di sesso femminile emerge chiaramente dal rapporto di gara e merita senz’altro la più ferma censura e conseguenze disciplinari adeguate che non possono che ricadere sulla reclamante oggettivamente responsabile del comportamento dei propri sostenitori. In riferimento, invece, agli altri accadimenti, l’attestazione dell’autorità di P.S. presente sul posto, pur non assumendo una gerarchia delle fonti probatorie più elevata rispetto al referto arbitrale, deve essere presa in attenta considerazione dalla Corte in quanto proveniente da soggetto sicuramente affidabile ed addetto proprio al controllo dell’ordine pubblico e, come tale, particolarmente attendibile nel valutare le condizioni di pericolo concretamente esplicatisi nella fase successiva al termine della gara. I fatti avvenuti nell’ambito del recinto degli spogliatoi vanno quindi ricondotti entra termine di minor pericolo e la valutazione della terna arbitrale è stata sicuramente influenzata dalla particolare tensione che si era creata in campo, subito dopo il fischio finale, con i calciatori della società locale che lamentavano la mancata concessione di un adeguato tempo di recupero. La sanzione pecuniaria a carico della società va quindi ridotta e va cancellata la diffida che, allo stato, non appare sorretta da adeguata motivazione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso, riducendo l’ammenda ad Euro 500,00 ed annullando la diffida del campo. Di respingere, altresì, il ricorso, in relazione alle rimanenti decisioni impugnate. La tassa ricorso va restituita.

 

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