C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 444 del 31/05/2019 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S.D. CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ORTO SEBASTIANO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.169 SGS DELL’11/04/2019 (Gara: CENTOCELLE – AZZURRI 2010 SSDL A R.L. del 31/03/2019 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali Roma) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S.D. CENTOCELLE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE ORTO SEBASTIANO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.169 SGS DELL’11/04/2019 (Gara: CENTOCELLE – AZZURRI 2010 SSDL A R.L. del 31/03/2019 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali Roma)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.404 del 3/05/2019

Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali, la Società USD Centocelle impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della squalifica a carico del tesserato Orto Sebastiano per n°3 giornate.

Questa Corte, convocata la Società ricorrente, che non si è presentata, ed esaminati gli atti, ritiene che sia inammissibile il reclamo della Società USD Centocelle per violazione dell’art.45, comma 3 lett. B CGS, poiché la squalifica dell’allenatore è minore ad un mese, in particolare è di n°3 giornate e, pertanto, il ricorso non è impugnabile in alcuna sede. Tutto ciò premesso, il C.G.S. prevede espressamente ex art.45, comma 3, lett. B, che sia immediatamente esecutiva la squalifica del tecnico e pertanto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il ricorso, ai sensi dell’art.45, comma 3 del C.G.S.. La tassa ricorso va incamerata.

 

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