C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 442 del 30/05/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMO TESTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E A CARICO DEL SIG. LORENZO BASILI E DEL SIG. GIORGIO ALMANZA PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PUBBLICATO NEL C.U. N. 1 DELL’1/07/2017 E CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. TOR DI QUINTO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MASSIMO TESTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AGLI ARTT.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F. E A CARICO DEL SIG. LORENZO BASILI E DEL SIG. GIORGIO ALMANZA PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL’ART.23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PUBBLICATO NEL C.U. N. 1 DELL’1/07/2017 E CARICO DELLA SOCIETÀ U.S.D. TOR DI QUINTO, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Tutto nasce da una nota inviata alla Procura Federale, sottoscritta da tre nominativi, risultati sconosciuti al sistema informatico e da una nota successiva trasmessa dall’AIAC Lazio del 26 ottobre 2018, con cui venivano segnalati comportamenti violativi delle norme regolamentari a carico del Sig. Giorgio Almanza e del Sig. Lorenzo Basili, entrambi dirigenti della società U.S.D. Tor di Quinto, i quali avrebbero svolto, nella Stagione Sportiva 2017/2018, attività tecnica nella squadra Allievi Regionali (Giorgio Almanza) e Juniores Regionali (Lorenzo Basili), nel mentre figurava quale allenatore delle due squadre il Sig. Marco Moretti, Tecnico abilitato. Nel corso dell’attività istruttoria compiuta, la Procura ha esaminato le note in argomento, le distinte delle gare delle squadre Allievi regionali e Juniores regionali, le audizioni di alcuni calciatori, dei due dirigenti, del tecnico Moretti e del Presidente della Società U.S.D. Tor di Quinto, Sig. Massimo Testa. Da quanto sopra riportato, la Procura ha accertato, preliminarmente, la posizione del tecnico Moretti che è risultato iscritto nei ruoli tecnici, quale allenatore di base, codice 88193, con tesseramento nella Stagione Sportiva 2017/2018, a favore della società U.S.D. Tor di Quinto, mentre i dirigenti indicati in premessa risultano tesserati per la predetta società, come ammesso da loro stesi avanti al collaboratore federale. I calciatori interrogati, appartenenti sia alla squadra Juniores, che a quella Allievi, dichiaravano che i dirigenti in questione svolgevano la funzione di allenatore e che il Tecnico Moretti non era mai presente agli allenamenti. Interrogati il Presidente della società, i due dirigenti ed il tecnico Moretti, gli stessi giustificavano le loro posizioni avanti al rappresentante della Procura Federale, riferendo circostanze assolutamente non accoglibili, in relazione alle violazioni loro contestate. Infatti, da tali audizioni emergeva che i dirigenti, privi del titolo abilitativo, svolgevano le funzioni di allenatori, nel mentre il tecnico Moretti, di fatto, fungeva da prestanome degli stessi, non avendo la responsabilità tecnica delle due squadre. Per il Tecnico Moretti, gli atti venivano trasmessi per competenza alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, in relazione all’art.37, comma 1 del nuovo Regolamento del Settore Tecnico, per violazione dell’art.1 bis, comma 1 del C.G.S.. Premesso tutto quanto sopra riportato, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, per le violazioni normative di cui all’oggetto, il Presidente della Società U.S.D. Tor di Quinto, Sig. Massimo Testa, per aver consentito o comunque non impedito al Tecnico Moretti di assumere, solo formalmente, la conduzione tecnica delle due squadre partecipanti al Campionato Juniores e Allievi regionali, consentendo in tal modo, ai due dirigenti di esercitare tale attività, senza averne il titolo specifico. Vengono deferiti pertanto i dirigenti Giorgio Almanza e Lorenzo Basili, per aver violato le norme regolamentari loro addebitate, per aver svolto impropriamente attività tecnica, sprovvisti del titolo specifico. Anche la società U.S.D. Tor di Quinto viene deferita, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere da propri tesserati. Facevano pervenire ampia memoria difensiva la società Tor di Quinto ed i tesserati deferiti. Con lo scritto difensivo gli esponenti assumevano che i Sigg. Almanza e Basili avrebbero solo coadiuvato negli allenamenti il tecnico Moretti che li avrebbe diretti ed a cui sarebbe spettata la conduzione tecnica di entrambe le squadre sia nella fase preparatoria delle gare che durante le gare stesse. Valorizzavano le dichiarazioni non a sostegno della tesi accusatoria e concludevano per il proscioglimento di tutti i deferiti. Nella riunione fissata per la discussione del ricorso il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti e concludeva richiedendo l’inibizione per mesi nove per il Presidente Massimo Testa, l’ammenda di € 900,00 a carico della società Tor di Quinto e l’inibizione dei dirigenti Basili e Almanza per mesi cinque. I rappresentanti dei deferiti si riportavano sostanzialmente alle argomentazioni già contenute nella memoria difensiva, sottolineando la contraddittorietà delle prove poste a sostegno del deferimento e concludevano per il proscioglimento di tutti i deferiti. Ritiene il Tribunale che le prove poste a sostegno del deferimento siano sufficienti per giungere all’affermazione di responsabilità dei deferiti. Oltre alle plurime dichiarazioni testimoniali che sono convergenti, con l’unica dissonanza di un solo calciatore peraltro limitatamente ad una squadra, vanno analizzati anche i numerosi articoli di stampa, sia scritta che on-line, che affermano, come fatto notorio, che le due squadre della società Tor di Quinto, che peraltro hanno conseguito ottimi risultati sportivi, siano state allenate dal Basili e dell’Almanza di cui sono state in qualche caso riportate anche dichiarazioni convergenti sul punto.

Non valgono a tal proposito le giustificazioni addotte dalla società deferita in quanto è evidente che nella specie non si è trattato di un semplice aiuto ad un allenatore tesserato onerato della contemporanea conduzione di due squadre, ma di una vera e propria trasposizione di un soggetto munito di titolo ad un altro che di tale titolo era sprovvisto. Va però rilevato come le sanzioni richieste dall’Organo requirente siano, a parere del Tribunale, eccessive in quanto la violazione appare di grado lieve considerando che la società si era comunque munita di un tecnico abilitato che era spesso presente agli allenamenti, pur non operando concretamente, e che ci si trova in ambito di settore giovanile e scolastico. Le sanzioni concretamente irrogate vanno quindi ridotte come da dispositivo. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale per il Lazio DELIBERA Di dichiarare tutti i soggetti deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di comminare le seguenti sanzioni: - Massimo Testa, Presidente della Società U.S.D. Tor di Quinto l’inibizione per mesi 4 (quattro). - Basili Lorenzo e Almanza Giorgio, tesserati per la Società U.S.D. Tor di Quinto l’inibizione per mesi 3 (tre) - Società U.S.D. Tor di Quinto l’ammenda di € 500,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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