C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 469 del 21/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CONSOLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’ASD LASETINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD LA SETINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FRANCESCO CONSOLI, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELL’ASD LASETINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD LA SETINA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE.

 

Il Procuratore federale interregionale; letti gli atti relativi all’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “condotta minacciosa posta in essere dal sig. Francesco Consoli, Presidente della società ASD La Setina, nei confronti dell’allenatore Yuri Musilli, nel corso della gara La Setina – Antonio Palluzzi, Categoria Esordienti, disputata il 26 aprile 2018”; vista la relazione del Collaboratore Federale; vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata, alla quale non è seguita alcuna istanza o memoria difensiva da parte degli avvisati; osservato che l’indagine ha avuto origine a seguito di una segnalazione della F.I.G.C., Delegazione di Latina, del 7 maggio 2018, con allegata denuncia della società ASD Antonio Palluzzi del 27 aprile 2018, in cui veniva evidenziato il comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso tenuto dal sig. Francesco Consoli, durante la gara in questione, nei confronti dell’allenatore della società Antonio Palluzzi, sig. Yuri Musilli; rilevato che, nel corso delle indagini, la Procura ha acquisito vari elementi tra i quali le audizioni dei due soggetti, il Presidente Consoli e l’allenatore Musilli, e considerato che i fatti accaduti venivano sostanzialmente confermati da entrambi i soggetti e che, pertanto, la Procura, riconoscendo la responsabilità della violazione normativa di cui all’oggetto da parte del Presidente Francesco Consoli, ha ritenuto di deferirlo a questo Tribunale Federale Territoriale, unitamente alla società ASD La Setina, per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S.. Alla riunione del 20 giugno 2019 è presente per la Procura Federale l’Avv. Francesco Bevivino, per i deferiti nessuno è presente. La Procura insiste nell’atto di deferimento e nel suo accoglimento, chiedendo l’inibizione di mesi 3 per il Presidente Consoli Francesco nonché l’ammenda di Euro 300,00 a carico della società ASD La Setina. Questo Tribunale Federale Territoriale, valutata la situazione e tenuto conto di quanto realmente accaduto in campo, considerando la sanzione proposta dalla Procura eccessiva, visti anche gli abituali parametri adottati in casi analoghi da questo Organo giudicante, ritiene di poter lievemente ridurre le sanzioni. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, infliggendo al sig. Consoli Francesco l’inibizione di mesi uno (1) ed alla Società ASD La Setina l’ammenda di € 100,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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