C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 475 del 28/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI SIMONE CARDILLO (SOC. VIGOR GAETA), CERVONE CHRISTIAN, ENNIO MUCCITELLI (SOC. POLISPORTIVA GAETA), MARCUZZI MATTEO (SOC. HERMADA), POMPEI ANTONIO, L’IMPERO ISABELLA, DELL’ANNO COSMO, DI SCHINO LUCA, MANCINI ANDREA, NICKOLAS PELOSI, RICKEY PELOSI, ANTONIO ALBANO, MARCO PITOTTI, MATTEO ARENA, FILIPPO IANNITTI, MATTEO VAUDO, MAURIZIO ZUCCARO E GABRIELE ALBANO (TUTTI DELLA SOC. DON BOSCO GAETA), CHRISTIAN MANUEL INGROSSO, SERGIO CALAVER (SOC. FORMIA CALCIO A.S.D.), NICOLO’ COLUCCI, PASQUALE MANCINI (SOC. ITRI CALCIO), JONAS CALIMAN, SIMONE PISCO (SOC. POLISPORTIVA SCAURI), TUCCINARDI LORENZO (SOC. SAN LORENZO A.S.D.) TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E ART.92 DELLE N.O.I.F. E LE RELATIVE SOCIETÀ DI APPARTENENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S.; A CARICO DEI DIRIGENTI ANDREA COLOZZO (SOC. DON BOSCO GAETA), IVAN MARTINELLI (SOC. HERMADA), GIANLUCA FEUDI (SOC. VIS FONDI) E FRANCESCO COLOZZO (SOC. POLISPORTIVA GAETA) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI DI CUI SOPRA E PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. MARIO BELALBA (PRESIDENTE SOC. POLISPORTIVA GAETA) PER LE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E DELL’ART.3, COMMA 1 DEL C.G.S., VIRGINIA VALENTE (PRESIDENTE SOC. SPES CAIETA) E MARIO BELALBA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. E LE SOCIETA’ CASTELVERDE CALCIO ARL ED HERMADA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI CALCIATORI SIMONE CARDILLO (SOC. VIGOR GAETA), CERVONE CHRISTIAN, ENNIO MUCCITELLI (SOC. POLISPORTIVA GAETA), MARCUZZI MATTEO (SOC. HERMADA), POMPEI ANTONIO, L’IMPERO ISABELLA, DELL’ANNO COSMO, DI SCHINO LUCA, MANCINI ANDREA, NICKOLAS PELOSI, RICKEY PELOSI, ANTONIO ALBANO, MARCO PITOTTI, MATTEO ARENA, FILIPPO IANNITTI, MATTEO VAUDO, MAURIZIO ZUCCARO E GABRIELE ALBANO (TUTTI DELLA SOC. DON BOSCO GAETA), CHRISTIAN MANUEL INGROSSO, SERGIO CALAVER (SOC. FORMIA CALCIO A.S.D.), NICOLO’ COLUCCI, PASQUALE MANCINI (SOC. ITRI CALCIO), JONAS CALIMAN, SIMONE PISCO (SOC. POLISPORTIVA SCAURI), TUCCINARDI LORENZO (SOC. SAN LORENZO A.S.D.) TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT.28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO E ART.92 DELLE N.O.I.F. E LE RELATIVE SOCIETÀ DI APPARTENENZA PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S.; A CARICO DEI DIRIGENTI ANDREA COLOZZO (SOC. DON BOSCO GAETA), IVAN MARTINELLI (SOC. HERMADA), GIANLUCA FEUDI (SOC. VIS FONDI) E FRANCESCO COLOZZO (SOC. POLISPORTIVA GAETA) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI DI CUI SOPRA E PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S., A CARICO DEL SIG. MARIO BELALBA (PRESIDENTE SOC. POLISPORTIVA GAETA) PER LE VIOLAZIONI DI CUI SOPRA E DELL’ART.3, COMMA 1 DEL C.G.S., VIRGINIA VALENTE (PRESIDENTE SOC. SPES CAIETA) E MARIO BELALBA PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 E 2 DEL C.G.S. E LE SOCIETA’ CASTELVERDE CALCIO ARL ED HERMADA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 2 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale; letti gli atti dell’attività di indagine espletati nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “Organizzazione di provini da parte delle società Polisportiva Gaeta e Spes Caieta, unitamente ad altre società non affiliate alla F.I.G.C., senza le prescritte autorizzazioni del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. e del C.R. Lazio”. Rilevato che nel corso del procedimento di cui sopra sono stati espletati vari atti di indagine, quali: esposto consegnato al Collaboratore della Procura Federale in data 8 maggio 2018; richiesta di proroga indagini con relativa concessione; verbali di audizione di tutti i soggetti indicati in titolo e memorie difensive di calciatori e dirigenti delle società in riferimento. Rileva la Procura che, dall’esame dell’attività di indagine ha accertato preliminarmente che lo stage riservato alla “categoria portieri“ è stato organizzato dalla Polisportiva Gaeta e dalla società Spes Caieta, e dai sigg. Mitrano Francesco e Roberto Mezza, senza essere stati autorizzati dagli Organi Federali del S.G.S., della F.I.G.C. e del C.R. Lazio, e precisa al riguardo che: il sig. Cera Roberto, in qualità di allenatore dei portieri non tesserato con la società Unipomezia 1938; il sig. Giulio Miotto, tesserato per la società Castelverde Calcio ARL, come preparatore dei portieri ed il sig. Francesco Mitrano (Polisportiva Gaeta), Ivan Martinelli (Hermada), Roberto Mezza (Polisportiva Gaeta), Luca Ciccone (Itri Calcio), tutti tesserati come tecnici abilitati e deferiti con apposito provvedimento alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver assunto un comportamento non regolamentare, per aver partecipato in data 30 aprile 2018, presso il Campo Sportivo di Gaeta, allo stage di portieri in assenza delle relative autorizzazioni degli Organi Federali. Vista la comunicazione di conclusioni delle indagini, inviata ai soggetti avvisati e da tutti regolarmente ricevuta; la Procura pone in evidenza che i tecnici Cera, Martinelli, Miotto ed il dirigente Feudi chiedevano di essere ascoltati e dinanzi al Collaboratore della Procura dichiaravano la loro buona fede e che solo per dimenticanza non chiedevano l’autorizzazione necessaria. Anche il sig. Fiorini Maurizio, Presidente della società Castelverde Calcio, in sede di audizione dichiarava la propria buona fede, in quanto non era al corrente della partecipazione del tecnico Miotto allo stage dei portieri: lo stesso affermava il sig. Colozzo Francesco (Polisportiva Gaeta) ossia la sua più totale estraneità, e di aver partecipato per soli dieci minuti allo stage. La Procura presa in esame la memoria difensiva della società Mistral Città di Gaeta, dichiarava di procedere alla richiesta di archiviazione, in quanto i calciatori Zuccaro, Vaudo ed Albano, da accertamenti eseguiti, risultavano non tesserati per la predetta società. Anche la società Monte San Biagio ha segnalato che il calciatore Zaami Fabio Antonio non era tesserato con loro all’epoca dei fatti ed accertato ciò, la Procura provvedeva ugualmente alla richiesta di archiviazione. La società Cassio Club nella propria memoria difensiva afferma che il calciatore Calaver Sergio non è un loro tesserato ed anche in questo caso la Procura chiede l’archiviazione. Il Tecnico Franco Mitrano, in una sua memoria difensiva, precisa che non occorre alcuna autorizzazione per effettuare uno stage dei portieri; al riguardo, la Procura ritiene che non costituisce elemento rilevante per superare le ipotesi di responsabilità disciplinare a carico dello stesso. Alcuni calciatori (Pitotti, Dell’Anno, Iannitti, Mancini, Albano, Pompei, Vaudo e Zuccaro) nella loro memoria difensiva, avanzata dal difensore, affermano che la norma violata è da ritenersi applicabile solo nei confronti di calciatori aventi un’età superiore ai 14 anni; la Procura replica che la norma è valida per tutti i tesserati a prescindere dalla età, e che di tale situazione siano responsabili i genitori ed i dirigenti che debbono informare i calciatori. Anche il Presidente della società Spes Caieta, sig.ra Valente Virginia, nella memoria difensiva afferma la propria buona fede, ritenendo che non occorresse alcuna autorizzazione, mentre la sig.ra Formato Anna Maria, Presidente della società Vigor Gaeta, si è lamentata sostenendo che la società non debba rispondere di responsabilità oggettiva, per fatti ascrivibili ad un suo calciatore e dalla stesa denunciati. Il sig. Colozzo Andrea afferma di non essere mai stato tesserato per la società PG Don Bosco Gaeta, successivamente in sede di audizione dichiara di essersi tesserato nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019. La società Formia Calcio A.S.D., nella memoria difensiva afferma che il calciatore Iingrosso Christian Manuel non è mai stato tesserato con loro, mentre il calciatore afferma il contrario. Va tenuto altresì presente che il calciatore Calaver Sergio, inizialmente assegnato alla società Cassio Club appartiene invece alla società Formia Calcio A.S.D.. La società San Lorenzo pone in risalto che la società non debba rispondere per responsabilità oggettiva per fatti di cui è responsabile il calciatore, come in effetti già precisato dalla società Vigor Gaeta. Premesso tutto quanto sopra esposto, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale tutti i soggetti indicati in epigrafe e precisamente: i calciatori Simone Cardillo, Matteo Marcuzzi, Antonio Pompei, L’Impero Isabella, Cosmo Dell’Anno, Luca Di Schino, Andrea Mancini, Nickolas Pelosi, Rickey Pelosi, Andrea Albano, Filippo Iannitti, Christian Manuel Ingrosso, Maurizio Zuccaro, Matteo Vaudo, Gabriele Albano, Sergio Calaver, Nicolò Colucci, Pasquale Mancini, Ennio Muccitelli, Jonas Caliman, Simone Pisco, Zaami Fabio Antonino e Tuccinardi Lorenzo per aver violato l’art.1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art.28 del Regolamento del S.G.S. e all’art.92 delle N.O.I.F., i sigg. Gianluca Feudi, Francesco Colozzo, Ivan Martinelli ed Andrea Colozzo per violazione degli articoli di cui sopra e per responsabilità oggettiva art.4, comma 2 del C.G.S. ed i sigg. Mario Belalba per violazione dell’ art 3 comma 1 del C.G.S., Mario Belalba e Virginia Valente per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 1 e 2 del C.G.S. e le società Vigor Gaeta, Don Bosco Gaeta, Hermada, Itri calcio, Polisportiva Scauri, San Lorenzo A.S.D., Formia Calcio A.S.D. e Vis Fondi, tutte per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.4, comma 2 del C.G.S., mentre per le società Polisportiva Gaeta e Spes Caieta per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 20 giugno 2019 era presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino che, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento sulle sanzioni finali, ai sensi dell’art.23 del C.G.S., con i deferiti sigg. Colozzo Francesco, Feudi Gianluca e Martinelli Ivan: sanzione base mesi 3 di inibizione, ridotta per il rito a mesi 2 di inibizione per i sopracitati. Depositano le parti accordo sottoscritto. Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuto l’accordo conforme nella forma all’art.23 del C.G.S., non riscontrando dagli atti motivi ostativi all’accoglimento di quanto concordato tra le parti, provvede come da separato dispositivo, allo stralcio delle posizioni dei citati deferiti. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti sopracitati per le violazioni ascritte e di applicare le seguenti sanzioni finali, ai sensi dell’art.23 del C.G.S.: - Colozzo Francesco, mesi 2 di inibizione; - Feudi Gianluca, mesi 2 di inibizione; - Martinelli Ivan, mesi 2 di inibizione. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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