C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 475 del 28/06/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR MEMISHI AMIR PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELL’ASD MONTE SAN GIOVANNI PER RISPONDERE AGLI ARTT.4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 DEL C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AL SIGNOR MEMISHI AMIR.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR MEMISHI AMIR PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.40, COMMA 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELL’ASD MONTE SAN GIOVANNI PER RISPONDERE AGLI ARTT.4, COMMA 2 E 5, COMMA 2 DEL C.G.S. PER LE VIOLAZIONI ASCRIVIBILI AL SIGNOR MEMISHI AMIR.

 

La Procura Federale, a seguito degli accertamenti effettuati e della dichiarazione rilasciata dal calciatore Memishi Amir, in cui sosteneva di non essere mai stato tesserato per società sportive appartenenti a Federazioni Estere; tale dichiarazione rilasciata dal predetto calciatore è risultata mendace, in quanto con e-mail del 21/09/2018 della Football Association Of Macedonia è risultato che il già citato calciatore è stato tesserato per una società sportiva alla stessa regolarmente affiliata. In conseguenza di ciò, a seguito dell’attività d’indagine compiuta, la Procura ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il calciatore Memishi Amir, per rispondere delle violazioni regolamentari a lui ascritte, per aver falsamente affermato di non essere mai stato tesserato con alcuna federazione estera, al fine di ottenere il tesseramento nella stagione sportiva 2017/2018, per la società ASD Monte San Giovanni, senza averne titolo. Deferiva la Procura anche la società ASD Monte San Giovanni, per rispondere delle violazioni ex artt.4, comma 2 e 5, comma 2, a titolo di responsabilità oggettiva per fatti ascrivibile al calciatore in questione. Alla riunione indetta da questo Tribunale Federale Territoriale è presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino, per i deferiti è presente il dirigente/delegato sig. Angelo Sestili, in rappresentanza della società. La Procura Federale preliminarmente dichiara di aver raggiunto il patteggiamento con la società ASD Monte San Giovanni richiedendo, di conseguenze, le seguenti sanzioni: Sanzione base Euro 390,00 di ammenda a carico della società A.S.D. Monte San Giovanni ridotta, ai sensi dell’art.23 del C.G.S., di 1/3 (Euro 130,00), con sanzione finale di Euro 260,00. La Procura Federale, insiste altresì nell’atto di deferimento nei confronti del calciatore Memishi Amir, chiedendo la sanzione di mesi 3 di squalifica. Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che risulta corretta la quantificazione operata dalle parti e congrua la sanzione indicata nell’accordo con la società deferita. Per quanto attiene la posizione di Amir Memishi, la violazione disciplinare risulta accertata per tabulas e corretta appare la quantificazione visto lo svolgersi dei fatti. Ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti e, per l’effetto, di sanzionare l’A.S.D. Monte San Giovanni con l’ammenda di Euro 260,00, ai sensi dell’art.23 del C.G.S., ed il calciatore Memishi Amir con la squalifica di mesi 3 (tre). Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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