C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 126 del 31/10/2019 – Delibera – 6) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CAMPUS EUR 1960 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BELLUCCI GIANLUCA FINO ALL’1/11/2019, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.48 SGS DEL 17/10/2019 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 12/10/2019 – Campionato Under 14 Regionale) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

6) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. CAMPUS EUR 1960 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 100,00 ED INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BELLUCCI GIANLUCA FINO ALL’1/11/2019, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.48 SGS DEL 17/10/2019 (Gara: CAMPUS EUR 1960 – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 12/10/2019 – Campionato Under 14 Regionale)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con cui la società Campus Eur 1960 reclama le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 48 del 17/10/2019; esaminati gli atti ufficiali; considerato che non possono ritenersi assumibili le argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno dell’invocato annullamento delle sanzioni inflitte alla società Campus Eur 1960 per aver inserito in lista un allenatore non tesserato. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità dell’odierno reclamo con riguardo all’inibizione comminata al Dirigente Bellucci Gianluca in quanto non impugnabile ai sensi dell’art. 137, comma 3, lett. B), del C.G.S., non essendo la sanzione di che trattasi superiore ad un mese. Per quanto attiene all’ulteriore sanzione impugnata, la reclamante asserisce di aver effettuato in data 19.09.2019 regolare tesseramento del Sig. Daniele Di Marzio presso il Comitato Regionale Lazio, come da timbro di ricezione apposto sul modulo dalla stessa allegato.

Deduce, quindi, la società di aver correttamente inserito il nominativo del tecnico Di Marzio nella lista di presentazione consegnata al direttore di gara in occasione dell’incontro in parola. In relazione a quanto sopra, si fa osservare che per il tesseramento dei tecnici è prevista per la stagione sportiva 2019-2010 un’apposita procedura “on line” e che gli effetti del tesseramento dei tecnici abilitati decorrono non dal momento della presentazione della domanda, bensì, ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 NOIF e del C.U. n. 25 del 28.08.2019, dalla verifica della documentazione prescritta. Ne consegue, pertanto, che, contrariamente a quanto afferma la reclamante, nessuna rilevanza può assumere, ai fini della correttezza e della validità del tesseramento, la mera compilazione del modulo di “richiesta emissione tessera Tecnico”, essendo, invece, necessario attendere il perfezionamento della suddetta procedura “on line”. Tutto quanto sopra esposto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente all’inibizione a carico del dirigente Bellucci Gianluca, ai sensi dell’art.137, comma 3 lett. B) del C.G.S.. Di respingere, altresì, il reclamo nel resto, confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.

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