C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 08/11/2019 – Delibera – 1) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TORRINO C5 VILLAGE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.51 C5 DEL 16/10/2019 (Gara: TORRINO C5 VILLAGE – EUR MASSIMO del 12/10/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

  1. RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. TORRINO C5 VILLAGE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.51 C5 DEL 16/10/2019 (Gara: TORRINO C5 VILLAGE – EUR MASSIMO del 12/10/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: La Soc. Torrino sostiene che nessuno dei propri tifosi abbia rivolto espressioni offensive agli Arbitri, avendo gli stessi tifosi soltanto esultato con trombette e palloncini, specialmente in occasione delle reti. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della sanzione e, in subordine, la riduzione della stessa. Nel rapporto di gara che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata e degna di fede, l’Arbitro ha riferito che per tutta la durata dell’incontro i numerosi sostenitori del Torrino Village avevano rivolto agli Arbitri frasi ingiuriose e gravemente minacciose, e che inoltre avevano disturbato il regolare svolgimento della gara utilizzando dei fischietti. L’Arbitro ha anche precisato che un signore, qualificatosi come Presidente del Torrino Village, aveva insultato ripetutamente l’Arbitro 2. Confermato il comportamento offensivo e minaccioso posto in essere dai sostenitori, nonché dallo stesso Presidente della Soc. Torrino Village, questa Corte ritiene tuttavia di ridurre parzialmente la sanzione, dal momento che, in effetti, tali comportamenti si sono limitati soltanto a delle invettive verbali rivolte dalle tribune, ma senza alcun atteggiamento di violenza. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad Euro 150,00. La tassa reclamo va restituita.

 

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