C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 141 del 08/11/2019 – Delibera – 1) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ S.S. TORRE ANGELA ACDS S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 LND DEL 9/10/2019 (Gara: TORRE ANGELA ACDS S.R.L. – LODIGIANI CALCIO 1972 del 6/10/2019 – Campionato Promozione) Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

 

  1. RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ S.S. TORRE ANGELA ACDS S.R.L. AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 400,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.99 LND DEL 9/10/2019 (Gara: TORRE ANGELA ACDS S.R.L. – LODIGIANI CALCIO 1972 del 6/10/2019 – Campionato Promozione)

 

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.118 del 25/10/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: La Soc. Torre Angela insiste per una riduzione della sanzione, deducendo a tal riguardo che l’Assistente dell’Arbitro non è stato attinto da sputi ed inoltre che l’espressione rivolta ad un giocatore avversario da parte dei tifosi non aveva alcun contenuto razzista. Esaminato il rapporto dell’Assistente AA1 e valutati i fatti così come ivi descritti, questa Corte ritiene che debba escludersi che gli sputi indirizzati da un sostenitore del Torre Angela, posizionato dietro la rete di recinzione abbiano attinto lo stesso Assistente, il quale infatti, se colpito, avrebbe sicuramente specificato in quale parte del corpo fosse stato raggiunto dallo sputo. Quanto poi all’espressione rivolta dai tifosi della stessa Soc. Torre Angela ad un giocare della squadra avversaria, valutata l’intera frase, deve parimente escludersi che ad essa possa attribuirsi un contenuto razzista, in relazione a quanto dall’art. 28 del Codice di Giustizia Sportiva. Alla luce di tali considerazioni, pur ribadendo la gravità dei comportamenti posti in essere dai tifosi, questa Corte ritiene di ridurre parzialmente la sanzione, come da dispositivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad Euro 250,00. La tassa reclamo va restituita.

 

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