C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 161 del 22/11/2019 – Delibera – 1) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ POL. S.SUSANNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019 (Gara: MONTE SAN GIOVANNI – S.SUSANNA del 13/10/2019 – Campionato Seconda Categoria)

 

  1. RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ POL. S.SUSANNA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.124 LND DEL 31/10/2019 (Gara: MONTE SAN GIOVANNI – S.SUSANNA del 13/10/2019 – Campionato Seconda Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.140 dell’8/11/2019

La Polisportiva Santa Susanna ha inoltrato reclamo, ritualmente e nei termini, avverso la decisione evidenziata nell’epigrafe ritenendone l’ingiustizia. La reclamante, in particolare, sostiene che il calciatore Colarieti Gabriele, ritenuto in posizione irregolare, con applicazione delle conseguenti sanzioni, per non aver scontato la squalifica di una gara comminata con il Comunicato Ufficiale n. 431 del 23-5-2019 per recidività in ammonizione, aveva invece scontato la squalifica non partecipando alla gara del campionato di Promozione con la società ASD BF Sport, partecipante al campionato di Promozione girone B, a cui era stato trasferito in prestito in data 3 settembre 2019. L’assunto della reclamante è fondato. In effetti, il calciatore Colarieti risulta trasferito a titolo temporaneo il 3-9-2019 alla società BF Sport, partecipante al campionato di Promozione girone B, e risulta non aver partecipato alla gara Vicovaro- BF Sport dell’8-9-2019, scontando quindi la squalifica. La decisione del Giudice Sportivo di primo grado va quindi annullata e va ripristinato il risultato acquisito sul campo. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, di ripristinare il risultato acquisito sul campo, Monte San Giovanni – S.Susanna 2 – 2. La tassa reclamo va restituita.

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