C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 161 del 22/11/2019 – Delibera – 1) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATARINELLI ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 24/10/2019 (Gara: CITTA’ DI CIAMPINO – GIARDINETTI F.C. 1957 del 20/10/2019 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

 

  1. RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. GIARDINETTI F.C. 1957 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CATARINELLI ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.52 SGS DEL 24/10/2019 (Gara: CITTA’ DI CIAMPINO – GIARDINETTI F.C. 1957 del 20/10/2019 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.140 dell’8/11/2019

La A.S.D. Giardinetti F.c. 1957 ha inoltrato reclamo con raccomandata a/r del 31-10-2019 avverso la decisione in epigrafe. Il reclamo è però inammissibile. L’articolo 76 del Codice di Giustizia Sportiva prevede difatti, al comma 2, che il reclamo alla Corte Sportiva di Appello Territoriale debba essere preceduto, nel termine di due giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con la decisione che si intende impugnare, da un preannuncio di reclamo, inoltrato a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero telefax che può considerarsi mezzo equipollente alla PEC, unitamente al contributo, alla segreteria della Corte, pena l’inammissibilità del reclamo stesso. Tale adempimento, nel caso in questione non è stato effettuato dalla reclamante che, inoltre, ha provveduto a trasmettere il reclamo con le motivazioni a mezzo raccomandata, oltre i termini previsti ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S.. Per tutto quanto sopra, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art. 76, comma 2 e 3 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

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