C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 185 del 06/12/2019 – Delibera – 14) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ U.S.D. ARNARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI STEFANO ROBERTO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 7/11/2019 (Gara: TORRICE CALCIO – ARNARA del 3/11/2019 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

14) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ U.S.D. ARNARA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI STEFANO ROBERTO PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 7/11/2019 (Gara: TORRICE CALCIO – ARNARA del 3/11/2019 – Campionato Prima Categoria)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.160 del 22/11/2019

La reclamante ha impugnato le sanzioni comminate dal competente Giudice Sportivo e descritte in epigrafe lamentandone l’eccessività. In particolare ha dedotto che il calciatore De Stefano non avrebbe messo in atto alcun gesto violento nei confronti di un avversario ma che si sarebbe trattato di un contatto fortuito; esclude inoltre che i propri sostenitori avrebbero lanciato degli oggetti in campo, tra cui sassi, bastoni e bottigliette piene d’acqua, ma che sul campo sarebbe arrivato solo la carcassa di un fumogeno, peraltro a distanza dai calciatori avversari che rientravano negli spogliatoi a fine gara. Per quanto attiene all’ammenda a carico della società la decisione impugnata va confermata. L’Arbitro nel suo rapporto descrive minuziosamente i fatti e da conto di una situazione di grave tensione verificatasi al termine dell’incontro nonché il succedersi di grave intemperanze messe in atto dai sostenitori della reclamante anche se in capo avverso. La pericolosità potenziale del lancio di oggetti in campo è elevata e merita quindi la sanzione concretamente irrogata. La squalifica irrogata al calciatore De Stefano può essere invece lievemente attenuata in quanto il gesto compiuto nei confronti dell’avversario non pare essere connotato univocamente da violenza, stante la dinamica descritta e va anche considerato il clima di generale contestazione che aveva caratterizzato il finale dell’incontro. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale per il Lazio DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Di Stefano Roberto a 3 gare, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. La tassa reclamo va restituita.

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