C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 185 del 06/12/2019 – Delibera – 23) RECLAMO PROMOSSO DAL CALCIATORE ROMANO ANDREA (A.S.D. REAL TOLFA 2004) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/10/2023 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.21 LND DEL 7/11/2019 (Gara: PROCENO – REAL TOLFA 2004 del 2/11/2019 – Campionato Terza Categoria Viterbo)

 

23) RECLAMO PROMOSSO DAL CALCIATORE ROMANO ANDREA (A.S.D. REAL TOLFA 2004) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 31/10/2023 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DISPOSTE DALLA F.I.G.C. CON IL C.U. N°104 DEL 17/12/2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.21 LND DEL 7/11/2019 (Gara: PROCENO – REAL TOLFA 2004 del 2/11/2019 – Campionato Terza Categoria Viterbo)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.173 del 29/11/2019 Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini personalmente il tesserato contesta la decisione impugnata invocando l’annullamento integrale o quantomeno la riduzione della sanzione. Deduce che nella concitazione creatasi per le vibranti proteste della sua squadra per la concessione di un calcio di rigore a sfavore nei minuti di recupero del secondo tempo, l’Arbitro deve essere incorso in un errore di persona nell’individuarlo come l’autore del gesto violento subito tra i calciatori che lo attorniavano. Aggiunge che l’Arbitro precisa di essere stato colpito da tergo e quindi appare impossibile che nel naturale movimento in avanti lo abbia inavvertitamente colpito con una manata al volto come riportato sempre nel referto, in quanto, in quel caso, doveva essere davanti al direttore di gara e non dietro. In via subordinata rileva come la sanzione irrogata sia eccessiva e sparametrata rispetto a precedenti costanti in materia. Il reclamo è fondato quanto alla misura della squalifica. Infatti non vi può essere dubbio sull’individuazione del gesto violento operata dall’Arbitro che è puntuale nella ricostruzione dei fatti e, del resto, lo stesso reclamante conferma di aver avuto un confronto frontale con l’Arbitro da distanza assai ravvicinata. Quanto alla sanzione, invece, rivelato che il referto di Pronto Soccorso prodotto con il rapporto arbitrale non riporta all’esame obiettivo lesioni visibili e quindi non ci si trova nel caso previsto dall’articolo 11bis n. 4 CGS, la sanzione può essere contenuta nel minimo edittale previsto dal comma 2 della stessa disposizione. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale del Lazio DELIBERA Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Romano Andrea al 31/10/2020, mantenendo altresì l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla F.I.G.C. con il C.U. n°104 del 17/12/2014. La tassa reclamo va restituita.

 

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