C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 197 del 13/12/2019 – Delibera – 21) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ POL.D. CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 7/11/2019 (Gara: CANTALICE – GUIDONIA del 19/10/2019 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.173 del 29/11/2019

21) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ POL.D. CANTALICE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 100,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.136 LND DEL 7/11/2019 (Gara: CANTALICE – GUIDONIA del 19/10/2019 – Campionato Juniores Under 19 B Regionale)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.173 del 29/11/2019

La Corte Sportiva d'Appello; visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La Società reclamante ribadisce che alla gara in oggetto ha preso fisicamente parte il calciatore Laureti Gabriele nato a Rieti il 15 maggio 2002 matricola F.I.G.C. n. 6914462, come risulta dalla esibita carta d’identità n. AU 5686191, i cui estremi sono stati annotati a mano nella lista dei giocatori partecipanti alla gara. Precisato che soltanto per un mero errore di digitazione nella lista, già predisposta a stampa, è stato inserito il numero di matricola 6949652 dell’omonimo calciatore Laureti Gabriele nato il 4 giugno 1997, anch’esso tesserato per la Polisportiva Cantalice, la reclamante ha chiesto pertanto che venga annullata la decisione del Giudice Sportivo e per l’effetto, che venga quindi convalidato il risultato ottenuto sul campo. Il reclamo merita accoglimento. Come risulta dalla carta d’identità n. AU 5686191 annotata nella lista dei giocatori, e che l’Arbitro ha esaminato e controllato prima della gara, al momento del riconoscimento dei calciatori, è documentalmente provato che alla gara in oggetto ha partecipato il calciatore Laureti Gabriele, nato il 15 maggio 2002, che pertanto aveva pieno diritto, per la sua età, di prendere parte a detta gara del Campionato Regionale Juniores Under 19. Quanto alla errata indicazione in lista del numero di matricola prestampato, è evidente che tale errore di digitazione, causato dalla omonimia dei due calciatori, entrambi tesserati per la stessa società, non può incidere in alcun modo sul prevalente valore probatorio del documento anagrafico che attesta l’identità del calciatore che ha preso effettivamente parte alla gara. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata e, per l’effetto, ripristinando il risultato acquisito sul campo, Cantalice – Guidonia 3 – 2. La tassa reclamo va restituita.

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