C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 208 del 20/12/2019 – Delibera – 30) RECLAMO PROMOSSO DAL DIRIGENTE CASCARINI SILVANO (A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 5/12/2022 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.39 C5 DEL 4/12/2019 (Gara: E.M. REAL NASCOSA – LITTORIANA FUTSAL C.5 del 2/12/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019

 

30) RECLAMO PROMOSSO DAL DIRIGENTE CASCARINI SILVANO (A.S.D. LITTORIANA FUTSAL C.5) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO FINO AL 5/12/2022 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.39 C5 DEL 4/12/2019 (Gara: E.M. REAL NASCOSA – LITTORIANA FUTSAL C.5 del 2/12/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie D Latina)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.196 del 13/12/2019

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, visto il reclamo in epigrafe, con cui il Sig. Cascarini Silvano in proprio reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il Comunicato Ufficiale n. 39 del 4.12.2019; esaminati gli atti ufficiali. Preliminarmente si rileva l’inammissibilità dell’odierno reclamo, in quanto non preceduto dal cd. preannuncio di reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del C.G.S. Il reclamo di che trattasi risulta, infatti, essere stato trasmesso a mezzo PEC in data 11.12.2019 senza l’osservanza di quanto previsto dalla surrichiamata norma, la quale, al secondo comma, prevede: “Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare”; tale omissione comporta, quindi, l’inammissibilità del proposto reclamo, e, di conseguenza, il diniego al rilascio di copia dei documenti, in applicazione dell’art. 76, 5 comma, del C.G.S.

Quanto sopra rilevato assorbe l’esame di ogni altra questione dedotta nel reclamo. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2, 3 e 5 del C.G.S.. La tassa reclamo va incamerata.

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