C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 229 del 10/01/2020 – Delibera – 24) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. LELE NETTUNO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 C5 DEL 20/11/2019 (Gara: LELE NETTUNO C5 – GAP SSD ARL dell’11/11/2019 – Coppa Lazio C5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.173 del 29/11/2019

24) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÁ A.S.D. LELE NETTUNO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 C5 DEL 20/11/2019 (Gara: LELE NETTUNO C5 – GAP SSD ARL dell’11/11/2019 – Coppa Lazio C5 Serie C2)

 

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.173 del 29/11/2019

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; La Società ASD Lele Nettuno impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva dell’ammenda di Euro 300 nella gara disputata contro la squadra GAP SSD ARL, per indebita presenza sul terreno di gioco di persona riconducibile alla Società stessa che rivolgeva all’arbitro frasi offensive e minacciose. Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia ammissibile il reclamo della Società A.S.D. Lele Nettuno, poiché dalla lettura del referto risulta errata l’ammenda alla Società stessa, la quale è estranea ai fatti addebitati per errore, sia in via diretta che per responsabilità oggettiva, in quanto l’autore del fatto contestato non è persona tesserata per la società reclamante. Tutto ciò premesso, questa Corte DELIBERA Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata, rimettendo altresì gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per un nuovo esame, in relazione a quanto in motivazione. La tassa reclamo va restituita.

 

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