C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 06 del 12/07/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. AUGUSTO CRISTOFARI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PALESTRINA 1919 SSARLD PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT.39 E 43 DELLE N.O.I.F. E 18 E 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA F.I.G.C. ED A CARICO DEI SIGG. ROBERTO TOTA, IVANO PRIORESCHI E FURIO VALERIO CAMPOFIORITO, DIRIGENTI DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER LE STESSE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI DI CUI SOPRA E DELLA SOCIETA’ US PALESTRINA 1919 SSARLD PER RESPONSABILITÁ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 1 E 2 C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. AUGUSTO CRISTOFARI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ PALESTRINA 1919 SSARLD PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO AGLI ARTT.39 E 43 DELLE N.O.I.F. E 18 E 28 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA F.I.G.C. ED A CARICO DEI SIGG. ROBERTO TOTA, IVANO PRIORESCHI E FURIO VALERIO CAMPOFIORITO, DIRIGENTI DELLA PREDETTA SOCIETÀ, PER LE STESSE VIOLAZIONI REGOLAMENTARI DI CUI SOPRA E DELLA SOCIETA’ US PALESTRINA 1919 SSARLD PER RESPONSABILITÁ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART.4, COMMA 1 E 2 C.G.S..

 

La Procura Federale, a seguito degli accertamenti eseguiti in conseguenza dell’esposto/denuncia presentato da una coppia di genitori di un calciatore, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Augusto Cristofari, all’epoca dei fatti Presidente dell’US Palestrina 1919, per aver consentito o comunque non impedito (culpa in vigilando), che il responsabile della Scuola Calcio Roberto Tota non avesse provveduto, nel corso della stagione sportiva 2017/2018, al regolare formale tesseramento del calciatore Roberto Issa (nato il 14//09/2009) nonostante che i genitori avessero versato alla società l’intero importo della richiesta/quota annuale di iscrizione e partecipazione alla Scuola Calcio della stessa pari ad Euro 480,00. Il predetto calciatore partecipava in posizione irregolare di tesseramento, e quindi senza averne titolo, sprovvisto della necessaria copertura assicurativa e tutela medica sportiva, a talune gare disputate dalla società Palestrina 19191, e precisamente il 25 novembre 2017 contro la società Praeneste Carchitti ed il 15 gennaio 2018 contro la società Colleferro, entrambi gli incontri riservati alla categoria “Primi Calci“ nella manifestazione sportiva “Gioco pensando“. Veniva anche deferito dalla Procura Federale il sig. Roberto Tota, all’epoca dei fatti dirigente della società Palestrina 1919, per aver quale responsabile della Scuola Calcio omesso il regolare tesseramento del calciatore minore, nonostante i genitori di questi avessero versato alla società l’intero importo annuale di iscrizione e partecipazione alla scuola calcio pari ad Euro 408,00, e che comunque il citato calciatore partecipava in posizione irregolare nelle due gare sopracitate. Venivano anche deferiti dalla Procura, il dirigente Ivano Prioreschi per aver attestato, contrariamente al vero, attraverso la sottoscrizione della distinta di gara del 25/11/2017, della regolare partecipazione di tutti i calciatori partecipanti alla manifestazione sportiva “Gioco pensando“, a cui partecipava illegittimamente il calciatore Roberto Issa ed il dirigente Furio Valerio Campofiorito, per lo stesso comportamento tenuto nella gara del 15 gennaio 2018, dichiarando falsamente la posizione regolare del più volte citato calciatore. Veniva infine deferita a questo Tribunale Federale Territoriale, la Società US PALESTRINA 1919 SSARLD, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., per quanto rispettivamente ascritto e contestato all’epoca dei fatti al Presidente ed ai dirigenti della stessa. All’udienza del 27.6.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, nonché l’avv. Claudia Prioreschi per il sig. Augusto Cristofari e per la società US Palestrina, mentre nessuno compariva per i restanti deferiti. La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con i deferiti presenti, ai sensi dell’art.23 del C.G.S., con le seguenti sanzioni: per Augusto Cristofari pena base mesi sei di inibizione, ridotta per il rito alla pena finale di mesi quattro di inibizione; per la soc. Palestrina 1919 pena base € 600,00 di ammenda, ridotta per il rito alla pena finale di € 400,00 di ammenda. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano ulteriori questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, Roberto Tota fosse sanzionato con mesi nove di inibizione e i sigg. Ivano Prioreschi e Furio Valerio Campofiorito con giorni 15 di inibizione ciascuno, da scontare al momento di nuovo tesseramento. Questo Tribunale Federale, relativamente l’accordo raggiunto ex art. 23 C.G:S., ritiene corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue la sanzioni indicate e, pertanto, ne dichiara la efficacia. Per quanto attiene le altre posizioni, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, si osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati. A ben vedere, infatti, il mancato tesseramento di un giovanissimo calciatore di soli 8 anni, oltre a integrare una grave violazione amministrativa, non gli ha garantito una tutela ai fini assicurativi con tutte le ricadute che sarebbero potute occorrere in caso di infortunio, con ovvio aggravamento di responsabilità. Tenuto conto di quanto sopra, l’entità delle sanzioni richieste dalla Procura appaiono congrue rispetto allo svolgersi dei fatti e alla loro gravità. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Augusto Cristofari alla sanzione di mesi quattro di inibizione, la soc. US Palestrina 1919 SSARLD alla sanzione di € 400,00 di ammenda a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, il sig. Roberto Tota alla sanzione di mesi nove di inibizione, il sig. Ivano Prioreschi alla sanzione di giorni 15 di inibizione da scontare al momento di nuovo tesseramento e il sig. Furio Valerio Campofiorito alla sanzione di giorni 15 di inibizione da scontare al momento di nuovo tesseramento. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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