C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 06 del 12/07/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR LUCIANO BARBERI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING GENZANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART.8, COMMI 9 E 15 DEL C.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING GENZANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, COME SOPRA DESCRITTO.

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIGNOR LUCIANO BARBERI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING GENZANO, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ALL’ART.8, COMMI 9 E 15 DEL C.G.S., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SPORTING GENZANO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, COME SOPRA DESCRITTO.

 

La Procura Federale, a seguito degli accertamenti eseguiti, in conseguenza del mancato pagamento da parte della società ASD Sporting Genzano, della somma di € 1.260,00, nei confronti dell’allenatore Marco Pedini, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti (C.U. n°4/201 del 19/07/2018), deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Luciano Barberi, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della società ASD Sporting Genzano, per non aver pagato la somma di € 1.260,00 all’allenatore Marco Pedini, accertata dal Collegio Arbitrale della LND, con la decisione di cui sopra, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione della suddetta pronuncia, avvenuta a mezzo pec in data 20/07/2018. Deferiva la Procura Federale anche la società ASD Sporting Genzano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio Legale rappresentante pro-tempore. All’udienza del 27.6.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, Luciano Barberi fosse sanzionato con mesi sei di inibizione e la ASD Sporting Genzano con ammenda di € 600,00. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene l’entità e la specie delle pene richieste, si rileva che l’art.8, al comma 9 C.G.S. ratione tempore applicabile, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile della violazione suindicata, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. Pertanto, anche se non richiesta dall’Organo Inquirente, tale pena dovrà essere comminata, unitamente a quelle richieste, la cui entità è congrua in relazione ai fatti. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Luciano Barberi alla sanzione di mesi sei di inibizione e la Società ASD Sporting Genzano alla sanzione di € 600,00 di ammenda nonché alla penalizzazione di n.1 punto in classifica, a titolo di responsabilità diretta, da scontare nella Stagione Sportiva 2019/2020. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it