C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 07 del 17/07/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARLO MARINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SSD PIGLIO CALCIO 1968, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 3 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD PIGLIO CALCIO 1968 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S, IN RELAZIONE ALL’ART. 23 DELLE NOIF E DELL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CARLO MARINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SSD PIGLIO CALCIO 1968, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 3 DEL C.G.S. E A CARICO DELLA SOCIETÀ SSD PIGLIO CALCIO 1968 PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S, IN RELAZIONE ALL’ART. 23 DELLE NOIF E DELL’ART. 44 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DELLA LND, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S..

 

La Procura Federale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente per oggetto la condotta della Società SSD Piglio Calcio 1968 che non indicava in alcune distinte di gara il nominativo regolarmente tesserato nella stagione sportiva 2017/2018 dell’allenatore e si avvaleva dell’operato del Sig. Carlo Marino, sprovvisto del titolo di abilitazione rilasciato dal Settore Tecnico, per il campionato di prima categoria” L’Associazione Italiana Allenatori del Lazio segnalava alla Procura Federale che la società Piglio ometteva di inserire il nominativo del tecnico nelle gare del 14.01 e 21/01 e 28/01 2018 afferenti la stagione sportiva 2017/2018. Nella relazione finale del Collaboratore della Procura Federale veniva rilevata la suddetta nota e i verbali di audizione di tesserati della Società Piglio e l’atto di convocazione del sig. Carlo Marino.

La Procura Federale, considerato che dalla attività di indagine è emerso che nelle gare di cui sopra il sig. Carlo Marino praticava l’attività di allenatore senza avere il titolo specifico e si faceva inserire nelle distinte nella qualifica di “massaggiatore”, e che il predetto sebbene convocato dal Collaboratore Federale non si presentava, contravvenendo ai precisi obblighi di collaborazione prescritti dal CGS. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; preso atto che la società Piglio presentava memoria difensiva, con la quale, implicitamente, ammetteva le suddette responsabilità e che comunque non emergevano responsabilità a carico del sig. Marco Pirosini. La Procura, ritenuto che dall’attività istruttoria compiuta emerge quanto sopra descritto ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Carlo Marino, la società SSD Piglio Calcio 1968 per le violazioni regolamentari a loro addebitate, con responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4 comma 2 del C.G.S., a carico della suddetta società. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il 27 giugno 2019 era presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino, per i deferiti nessuno era invece presente. La Procura insisteva nell’atto di deferimento, chiedendo, pertanto, le seguenti sanzioni: - Carlo Marino, Presidente della società all’epoca dei fatti, mesi 6 di inibizione; - SSD Piglio Calcio 1968 euro 1.000,00 di ammenda. Questa Tribunale Federale Territoriale, dopo aver attentamente analizzato tutti gli atti del deferimento, ritiene di poter rivedere le sanzioni proposte dalla Procura, tenendo conto dei parametri abituali della sanzione amministrativa nel contesto dilettantistico, e visto il comportamento collaborativo della Società Piglio e che comunque non emergono ulteriori responsabilità a carico del sig. Marco Pirosini. Tutto quanto sopra, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed indicate in oggetto e, per l’effetto, di sanzionare il Sig. Carlo Marino con 4 mesi di inibizione nonché la società SSD Piglio Calcio 1968 con l’ammenda di euro 500. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

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