C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 20/07/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MANUEL NUNEZ FRESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ASD CARBOGNANO CALCIO A 5, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOC. ASD CARBOGNANO CALCIO A 5 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEL SIG. MANUEL NUNEZ FRESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOC. ASD CARBOGNANO CALCIO A 5, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, E 10, COMMA 2, DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOC. ASD CARBOGNANO CALCIO A 5 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare avente ad oggetto il tesseramento del sig. Manuel Nunez Fresco per la ASD Carbognano Calcio a 5. Secondo la ricostruzione di fatti operata dalla Procura Federale, il calciatore avrebbe presentato per la stagione sportiva 2018/2019 una richiesta di tesseramento per la suindicata società basata su dichiarazione mendace. Egli, infatti, avrebbe dichiarato di “non essere stato mai tesserato con società appartenenti a Federazione estera”, come anche confermato dal proprio agente, mentre successivamente risultava esser stato tesserato per Società sportiva regolarmente affiliata alla Federazione Spagnola Calcio. Di detto comportamento, secondo l’Organo Inquirente, dovrà risponderne a titolo di responsabilità oggettiva la società ASD Carbognano Calcio a 5, per la quale il calciatore si era tesserato.

Per tali motivi, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Manuel Nunez Fresco per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 10, comma 2, del C.G.S. in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., nonché la società ASD Carbognano Calcio a 5 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 5, comma 2 del CGS. All’udienza del 11.7.2019 era presente la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, Manuel Nunez Fresco fosse sanzionato con quattro mesi di squalifica e la ASD Carbognano Calcio a 5 con € 300,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene l’entità delle pene richieste, si rileva che il comportamento tenuto dal calciatore Manuel Nunez Fresco è connotato di un doppio disvalore, sia nei confronti del sistema calcistico sia nei confronti della propria società che si è trovata a dar credito alle mendaci dichiarazioni del proprio tesserando. Se, dunque, la sanzione da comminarsi al calciatore deve essere più grave rispetto a quanto chiesto dalla Procura, più lieve risulta dover essere quella della società, tenuto anche conto che non si configura nel caso di specie la violazione di cui all’art. 5, comma 2 del CGS, relativa alle dichiarazioni lesive dei propri tesserati. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Manuel Nunez Fresco alla sanzione di mesi sei di squalifica e la soc. ASD Carbognano Calcio a 5 alla sanzione di € 100,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

 

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