C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 20/07/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI VALERIO DI PORTO, GIANLUCA DI PORTO E MARCO DI PORTO, TESSERATI PER LA SOCIETÀ ASD CVN CASAL BERNOCCHI, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ ART, 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E LA SOCIETÀ CASAL BERNOCCHI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI CALCIATORI VALERIO DI PORTO, GIANLUCA DI PORTO E MARCO DI PORTO, TESSERATI PER LA SOCIETÀ ASD CVN CASAL BERNOCCHI, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL’ ART, 1 BIS COMMA 1 DEL CGS E LA SOCIETÀ CASAL BERNOCCHI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.

 

Il Procuratore Federale Interregionale, delegato il Sostituto Procuratore Federale Avv.to Marco Stefanini per la fase requirente; letti gli atti di indagine aventi ad oggetto “accertamenti in merito ad eventuali responsabilità di tesserati per fatti violenti commessi al termine della gara del campionato di prima categoria CVN Casal Bernocchi – Pol. Centro Giano del 22/04/2018“. Tutto nasce da una nota del Giudice Sportivo Territoriale del C. R. Lazio del 4/05/2018, trasmessa alla Procura, a seguito di quanto pubblicato sul C. U. n°382 del 24/04/2018. La Procura vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli avvisati. Rilevato che il Presidente della società CVN Casal Bernocchi, sig. Nello Carnaroli, richiedeva un’audizione ex art. 32 ter, comma 4 del C.G.S., per poi rinunziarvi, provvedendo ad inoltrare una memoria difensiva, in cui essenzialmente non riteneva veritiere le dichiarazioni rese dall’arbitro, il quale era impossibilitato ad assistere ai fatti accaduti. Eccepisce anche che il calciatore Gianluca Di Porto, al momento dell’evento non fosse tesserato con la società, mentre da accertamenti eseguiti dalla Procura il calciatore risulterebbe tesserato per la società per la stagione sportiva 2017/2018. La Procura rilevava preliminarmente che i calciatori in argomento non presentavano memorie difensive. Dall’attività istruttoria compiuta, e dai vari atti d’indagine, hanno assunto particolare rilevanza il referto arbitrale e la sua audizione e lo scambio di note tra la Procura ed i Carabinieri delle Stazioni di Vitinia, Centocelle ed Acilia, ed il fascicolo della Procura della Repubblica per il Tribunale dei Minori di Roma, le audizioni dei tre calciatori in argomento e la relazione del Collaboratore Federale. I fatti facevano emergere che nel rapporto arbitrale alla voce “comportamento del pubblico ed eventuali incidenti” il Direttore di gara dava atto che “nel mentre si trovava nello spogliatoio per la redazione del rapporto sentiva delle urla provenienti da fuori e, affacciatosi, vedeva persone litigare che si scontravano tra di loro, ed uno armato di coltello feriva una persona sulla mano, seguitavano a minacciarsi ed anche dopo essersi allontanati continuavano a scontrarsi tra di loro, fino all’arrivo dei Carabinieri e dell’ambulanza”. Della vicenda veniva interessata la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Roma, che a conclusone delle indagini procedeva nei confronti dell’indagato minorenne, Di Porto Valerio, perché partecipava ad una rissa, nel corso della quale riportavano lesioni i rissanti Risa Antonio, Risa Patrizio, Di Porto Gianluca e Di Porto Alberto. Dall’escussione dei testi, i citati calciatori Di Porto Valerio, Di Porto Gianluca e Di porto Marco confermavano al Collaboratore Federale, concordemente, la versione di fatti oggetto della querela sporta dal loro genitore, Di Porto Alberto, nell’immediatezza dei fatti, asserendo di essere stati aggrediti preventivamente al termine dell’incontro in oggetto, da due persone (non tesserate FIGC), circostanza che aveva successivamente determinato una colluttazione tra tutti i partecipanti con le conseguenze a livello di lesioni riportate dai soggetti in questione. La Procura riteneva che dalla complessa attività d’indagine e dagli atti sopra riportati apparivano emergere comportamenti posti in essere dai soggetti Valerio Di Porto, Gianluca Di Porto e Marco Di Porto, tutti tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 per la società CVN Casal Bernocchi, i quali avevano assistito, in qualità di spettatori, alla partita del 22/04/2018 del Campionato di Prima categoria CVN Casal Bernocchi – Pol. Centro Giano e che, mentre lasciavano l’impianto sportivo, prendevano parte ad una rissa, cui sono state coinvolte, oltre il di loro padre, anche altri due soggetti non tesserati FIGC. Circostanze evidenziate nel proprio rapporto dall’arbitro, il quale assisteva dallo spogliatoio ai fatti in questione. Alla luce di quanto sopra, la Procura riteneva di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale, i calciatori della società CVN Casal Bernocchi, Valerio Di Porto, Gianluca Di Porto e Marco Di Porto, per i comportamenti posti in essere nelle circostanze di cui sopra, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S.. Riteneva anche di deferire la società CVN Casal Bernocchi per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S., al quale appartenevano al momento dell’accaduto i soggetti in argomento. All’udienza del 11.7.2019 era presente la Procura Federale, in persona del dott. Giuseppe Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, Valerio Di Porto e Marco Di Porto fossero sanzionati con quattro giornate di squalifica ciascuno e la ASD CVN Casal Bernocchi con € 600,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati. A ben vedere, infatti, la rissa foriera di lesioni scaturita al termine dell’incontro tra Casal Bernocchi e Polisportiva Centro Giano è sicuramente ascrivibile a motivi calcistici che, seppur relativi a un evento occorso in occasione di una precedente partita tra le due squadre, è comunque rilevante per l’ordinamento sportivo. Si è trattato, dunque, di una rissa che ha coinvolto sostenitori delle due società, cui hanno preso parte anche gli odierni deferiti (incidentalmente tesserati per la ASD CVN Casal Bernocchi), in cui è comparso anche un coltello a serramanico. È, quindi, accertata la loro responsabilità per le condotte tenute, da cui consegue quella della società a titolo di responsabilità oggettiva. Tuttavia, trattandosi di uno scontro tra opposti sostenitori in occasione di una partita di calcio, dovranno essere indagate anche le eventuali responsabilità della società Polisportiva D. Centro Giano, nel quale militava un familiare dei sigg. Risa, per il comportamento dei propri sostenitori coinvolti nella rissa. Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, atteso lo svolgersi dei fatti e il disvalore delle condotte tenute, appaiono congrue le richieste di sanzioni avanzate dalla Procura nei confronti dei tesserati, mentre più lieve deve essere quella da comminare alla società. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando i sigg. Valerio Di Porto, Gianluca Di Porto e Marco Di Porto alla sanzione di giornate quattro (4) di squalifica ciascuno e la società ASD CVN Casal Bernocchi alla sanzione di € 300,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva. Rinvia gli atti alla Procura Federale affinché accerti l’eventuale responsabilità della società Polisportiva D. Centro Giano per il comportamento dei propri sostenitori in relazione ai fatti oggetto di deferimento. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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