C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 20/07/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DELLA BONA CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 LETT. EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED A CARICO DEL SIG. VACCA CRISTIAN PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE’ A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DELLA BONA CARLO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 39 LETT. EA DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ED A CARICO DEL SIG. VACCA CRISTIAN PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI DELLA ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 DEL C.G.S., NONCHE’ A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD SAN GIOVANNI INCARICO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S..

 

La Procura Federale, letti gli atti relativi del procedimento disciplinare che traggono origine dalla segnalazione- denuncia del 26.10.2018 acquisita dalla procura in data 30.10.2018, con la quale veniva segnalato che il Sig. Umani Maurizio, tecnico abilitato tesserato come dirigente accompagnatore avrebbe fatto da prestanome al Sig. Della Bona Pierluigi, allenatore di fatto seppur tesserato come calciatore della società San Giovanni Incarico, senza poi figurare nelle distinte di gara. La Procura ha accertato che la preparazione atletica era svolta dal Sig. Della Bona Carlo dai primi di Settembre, anche se tesserato come dirigente, poiché il Sig. Meralli non era disponibile, mentre da Dicembre – Gennaio è subentrato come allenatore il Sig. Umani Maurizio tesserato come calciatore non essendo in regola con i pagamenti annuali di iscrizione dei Tecnici di Ruolo, inoltre lo stesso Umani Maurizio ha rilasciato dichiarazioni confermando la violazioni a lui imputate aggiungendo che la Società ed il Presidente Vacca Cristian erano a conoscenza del fatto che non fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico FIGC per la predetta Società, ma non avendo questa altri allenatori, fu autorizzato a svolgere l’attività di allenatore di prima categoria girone H della ASD San Giovanni Incarico. Per tale motivo avendo il predetto tecnico, allenatore di base, all’epoca dei fatti non tesserato per la società in argomento, violato le norme regolamentari di cui all’art. 1 bis del CGS in relazione all’art. 39 lett. Ea del Regolamento del settore tecnico, con separato provvedimento trasmetteva gli atti alla Commissione Disciplinare del Settore tecnico. Tutto ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della società San Giovanni Incarico, Sig. Vacca Cristian ed il Sig. Della Bona Carlo, dirigente 2017-2018, per gli art. 1 bis comma 1 del C.G.S. e conseguentemente ha deferito la società ASD San Giovanni Incarico, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale per il giorno 18/07/2019, era presente per la Procura Federale l’Avv. Bevivino, mentre nessuno era presente per i deferiti. La Società San Giovanni Incarico trasmetteva memorie difensive, nei modi e nei tempi previsti, in cui si scusava per l’illecito commesso, dichiarandolo forse necessario per la sopravvivenza del calcio nel proprio paese, piccolo e con una realtà non particolarmente numerosa, chiedendo, pertanto, la clemenza del Tribunale giudicante. La Procura insisteva nell’atto di deferimento, chiedendo, pertanto, le seguenti sanzioni: - Vacca Cristian, Presidente della società, mesi 9 di inibizione; - Della Bona Carlo, dirigente della società, mesi 6 di inibizione; - ASD San Giovanni Incarico euro 900,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti che, pertanto, meritano di essere sanzionati. Per quanto attiene l’entità delle sanzioni ritiene invece di poter rivedere le sanzioni proposte dalla Procura, tenendo conto dei parametri abituali per casi simili. Tutto quanto sopra, pertanto, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Vacca Cristian alla sanzione di mesi sei (6) di inibizione, il sig. Della Bona Carlo alla sanzione di mesi quattro (4) di inibizione e la Società ASD San Giovanni Incarico alla sanzione di € 500,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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