C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 13/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CIAVARDINI FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÁ S.S.D. ALATRI CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.29, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHE’ ALL’ART.23 DELLE NOIF.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. CIAVARDINI FRANCESCO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÁ S.S.D. ALATRI CALCIO ARL, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART.29, COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, NONCHE’ ALL’ART.23 DELLE NOIF.

La Procura Federale, a seguito della segnalazione dell’AIAC, in data 26 ottobre 2018, avente per oggetto l’attività di allenatore svolta dal sig. Luigi Pica, tecnico abilitato a favore della società Alatri Calcio arl, presumibilmente come presta nome a favore del sig. Stefano Sarra, non abilitato, ha provveduto ad effettuare gli opportuni accertamenti. Dalla attività di indagine, la Procura Federale ha accertato elementi a carico del sig. Pica, tecnico abilitato, il quale ha effettivamente svolto attività di presta nome in favore del citato Stefano Sarra. La Procura, ha rilevato che il Sarra e la società Alatri Calcio arl, in persona del legale rappresentante p.t., hanno convenuto per l’applicazione di una sanzione ex art.32 sexies del C.G.S., e che il sig. Ciavardini non ha fatto pervenire memorie difensive e né ha chiesto di essere ascoltato. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata ai soggetti in questione e dagli stessi regolarmente ricevuta.

Ha tenuto ad evidenziare la Procura il comportamento del Sarra, il quale benché tesserato per la società Alatri Calcio in qualità di dirigente accompagnatore, ha svolto le funzioni di preparatore atletico, senza averne il titolo specifico, perché non iscritto nei ruoli del Settore Tecnico. In considerazione di ciò, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Francesco Ciavardini, Presidente della società Alatri Calcio arl all’epoca dei fatti, per le violazioni regolamentari delle norme indicate in oggetto, per aver consentito o comunque non impedito al sig. Stefano Sarra di svolgere l’attività di preparatore atletico in quanto non abilitato. Alla riunione del 12/09/2019 per la discussione del deferimento, nessuno compariva per il deferito, ritualmente avvisato, né pervenivano deduzioni difensive. Il rappresentante della Procura Federale, insisteva per l’accoglimento del deferimento e concludeva per l’irrogazione della sanzione dell’inibizione per mesi 6. Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che l’addebito a carico del deferito non sussiste. In effetti, nessuna norma impone alle squadre partecipanti ai campionati del Settore Giovanile e Scolastico e dell’attività giovanile di Lega di tesserare, oltre all’allenatore, anche un preparatore atletico iscritto all’apposito albo del settore, né dalla relazione degli incaricati della Procura emerge che l’attività del Sarra si sovrapponeva in alcun modo alla conduzione tecnica della squadra, affidata ad un tecnico abilitato e tesserato. Il Tribunale Federale Territoriale ritiene che qualsiasi attività di supporto a quella di conduzione tecnica, esperita nell’ambito delle dette categorie, non richieda obbligatoriamente l’iscrizione negli appositi albi, anche in considerazione del fatto che il dirigente in questione svolge l’attività di insegnante di Educazione Fisica, in possesso della laurea di Scienze Motorie. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere da ogni addebito il sig. Ciavardini Francesco. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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