C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 13/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TIZIANO GIOVANNELLI E DEL SIG. MASSIMO DE NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE DIRIGENTE E PRESIDENTE DELLA A.S.D. MARINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 37 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. TIZIANO GIOVANNELLI E DEL SIG. MASSIMO DE NICOLA, ALL’EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE DIRIGENTE E PRESIDENTE DELLA A.S.D. MARINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 37 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETA’ A.S.D. MARINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della segnalazione del Presidente dell’AIAC circa l’utilizzo di tecnico non abilitato. Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, il sig. Tiziano Giovannelli, dirigente accompagnatore della A.S.D. Marino, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, avrebbe svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Marino sia durante gli allenamenti settimanali sia durante le gare ufficiali per il Campionato di II Categoria al posto dell’allenatore abilitato sig. Pietro Mattei nella stagione sportiva 2017-2018. Il sig. Massimo De Nicola, presidente della detta società, per sua parte, avrebbe consentito e comunque non impedito tale condotta. Riferisce la Procura che il sig. Pietro Mattei, allenatore di base iscritto nei ruoli tecnici, avrebbe definito la propria posizione con l’applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S previgente, per aver svolto la funzione di prestanome in favore del sig. Tiziano Giovannelli. Ritenute le condotte suindicate come disciplinarmente rilevanti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Tiziano Giovannelli e Massimo De Nicola, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 23 delle N.O.I.F., nonché la soc. A.S.D. Marino a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Alla riunione fissata da questo Tribunale per il 12/09/2019, preliminarmente, le parti esponevano di aver raggiunto accordo di patteggiamento per l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art.127 del C.G.S., con la sanzione finale di mesi 4 di inibizione a carico dei dirigenti deferiti, sigg. Massimo De Nicola e Tiziano Giovannelli e di Euro 400,00 di ammenda a carico della Società ASD Marino, così determinata: Sanzione base di mesi 6 di inibizione a carico dei dirigenti deferiti, sigg. Massimo De Nicola e Tiziano Giovannelli ed Euro 600,00 di ammenda a carico della Società ASD Marino, ridotta per il rito a mesi 4 di inibizione a carico dei dirigenti deferiti, sigg. Massimo De Nicola e Tiziano Giovannelli ed Euro 400,00 di ammenda a carico della Società ASD Marino. Il Tribunale Federale Territoriale applica le sanzioni finali come sopra determinate, non emergendo dagli atti elementi ostativi all’omologazione dell’accordo raggiunto. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di inibire i sigg. Massimo De Nicola e Tiziano Giovannelli, rispettivamente presidente e dirigente della Società ASD Marino, per mesi 4 e di comminare alla società ASD Marino l’ammenda di Euro 400,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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