C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 13/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALVARO ALBANESI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÁ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, E A CARICO DEL SIG. AMOS RAMOZZI, DIRIGENTE E DIRETTORE SPORTIVO DELLA STESSA, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 23, COMMA 1 DELLE NOIF ED A CARICO DELLA SOCIETÁ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RESPONSABILITÁ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. ALVARO ALBANESI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÁ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, E A CARICO DEL SIG. AMOS RAMOZZI, DIRIGENTE E DIRETTORE SPORTIVO DELLA STESSA, PER VIOLAZIONE DI ENTRAMBI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RIFERIMENTO AL COMBINATO DISPOSTO DELL’ART. 23, COMMA 1 DELLE NOIF ED A CARICO DELLA SOCIETÁ A.S.D. NUOVA PESCIA ROMANA 2004, PER RESPONSABILITÁ DIRETTA ED OGGETTIVA EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale, a seguito della nota dell’AIAC Sezione Lazio, inviata alla Procura Federale il 22 ottobre 2018, ha espletato vari atti di indagine in merito a quanto segnalato, circa la condotta della Società ASD Nuova Pescia Romana 2004, che indicava in alcune distinte di gara il nominativo dell’allenatore regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2017/2018, avvalendosi invece dell’operato del sig. Amos Ramozzi, che avrebbe svolto le funzioni di allenatore della prima squadra partecipante al campionato di prima categoria, privo della relativo abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico. Nel corso dell’attività istruttoria del procedimento, la Procura ha esaminato preliminarmente la posizione federale del sig. Amos Ramozzi, e quindi ha ascoltato alcuni calciatore ed i tecnici federali Menegaldo e Porciatti nonché il presidente della società, sig. Alvaro Albanesi, i quali tutti affermavano che il Marozzi si limitava ad una mera collaborazione affiancando gli allenatori abilitati. Il sig. Marozzi nella sua dichiarazione ammetteva tale collaborazione, aggiungendo che in alcuni casi sostituiva il tecnico Menegaldo, in quanto non presente in panchina nel corso degli incontri ufficiali. La Procura Federale, dopo aver ascoltato i soggetti di cui sopra, e tenuto conto delle prove documentali acquisite, ha accertato che nella stagione sportiva 2017/2018 il sig. Amos Marozzi ha svolto attività di tecnico, privo del necessario titolo abilitativo e, pertanto, lo deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale, per le violazioni delle norme indicate in oggetto, unitamente al presidente Alvaro Albanesi, per aver consentito o comunque non impedito tale situazione. Anche la società ASD Nuova Pescia Romana 2004 veniva deferita per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S., per l’appartenenza dei soggetti sopra citati alla predetta società. Alla riunione indetta per il deferimento, nessuno compariva per i deferiti, benché ritualmente convocati, né pervenivano memorie difensive. La Procura Federale insisteva nel deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: - Alvaro Albanesi, mesi 4 di inibizione; - Amos Ramozzi, mesi 3 di inibizione; - ASD Nuova Pescia Romana 2004, ammenda Euro 500,00. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che i fatti oggetto del deferimento risultano provati dalle istruttorie e dalla documentazione depositata. Lo stesso Marozzi, ammetteva di aver sostituito il tecnico abilitato in occasione di incontri ufficiali. Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, il Tribunale vista l’entità e le tipologie delle condotte tenute, ritiene congrue le richieste dell’Organo requirente. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabilità degli addebiti loro ascritti e, per gli effetti, commina le seguenti sanzioni: - Alvaro Albanesi, mesi 4 di inibizione; - Amos Ramozzi, mesi 3 di inibizione; - ASD Nuova Pescia Romana 2004, ammenda Euro 500,00.

Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica

 

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