C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 27/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE BOVE E DEL SIG. MARIO MICHELETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE DIRIGENTE E PRESIDENTE DELLA A.S.D. SABOTINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. SABOTINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE BOVE E DEL SIG. MARIO MICHELETTI, ALL’EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE DIRIGENTE E PRESIDENTE DELLA A.S.D. SABOTINO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. SABOTINO A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito della segnalazione del Presidente dell’A.I.A.C. circa l’utilizzo di tecnico non abilitato. Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, il sig. Sabatino Bove, dirigente accompagnatore della A.S.D. Sabotino, benché non iscritto nei ruoli del settore tecnico e quindi non abilitato alla conduzione tecnica, avrebbe svolto le funzioni di allenatore di fatto in favore della A.S.D. Sabotino durante le gare ufficiali per il Campionato di I Categoria al posto dell’allenatore abilitato sig. Mario Merolle nella stagione sportiva 2017-2018. Il sig. Mario Micheletti, presidente della detta società, per sua parte, avrebbe consentito e comunque non impedito tale condotta. Riferisce la Procura che la posizione del sig. Mario Merolle, allenatore iscritto nei ruoli tecnici, il quale avrebbe agito da prestanome e si sarebbe sottratto alle convocazioni della Procura Federale, sarà vagliata dalla Commissione disciplinare del Settore Tecnico.

Ritenute le condotte suindicate come disciplinarmente rilevanti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Giuseppe Bove e Mario Micheletti, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 23 delle N.O.I.F., nonché la soc. A.S.D. Sabotino a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale per il giorno 26 settembre 2019, preliminarmente i rappresentati della Procura Federale e del sig. Bove, informavano il Tribunale di aver raggiunto, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., accordo sulla sanzione da irrogare nella misura di giorni 90 di inibizione (s.b. giorni 135 di inibizione, ridotti di un terzo per il rito). Nessuno invece compariva per la società A.S.D. Sabotino, né per il presidente della stessa, sig. Mario Micheletti. La Procura Federale insisteva quindi per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e chiedeva, pertanto, l’irrogarsi delle sanzioni di mesi 6 di inibizione per il sig. Mario Micheletti, ed Euro 900,00 di ammenda per l’A.S.D. Sabotino. Ritiene il Tribunale che non vi siano, relativamente all’accordo intercorso tra le parti, motivi ostativi e quindi lo stesso possa essere omologato. In relazione all’incolpazione nei confronti del Presidente, sig. Micheletti Mario e della società A.S.D. Sabotino, i fatti ascritti emergono chiaramente dalle risultanze istruttorie ed in particolare dall’audizione di tre calciatori della società, nella stagione in questione, e da una intervista rilasciata dallo stesso Bove. Le sanzioni richieste appaiono congrue per quanto attiene al tesserato, mentre l’ammenda può essere ridotta, adeguandola ai precedenti per casi analoghi. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di applicare al sig. Bove Giuseppe, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., la sanzione dell’inibizione per giorni 90 nonché di irrogare al Presidente Mario Micheletti la sanzione dell’inibizione per mesi 6 ed alla società A.S.D. Sabotino l’ammenda di euro 500,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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