C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 27/09/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPUS ROMA, SIG. ANDREA VERDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. ED ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPUS ROMA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPUS ROMA, SIG. ANDREA VERDE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. ED ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. OLIMPUS ROMA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’EX ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Il Comitato Regionale Lazio, ufficio tesseramento, ha segnalato in data 19/03/2019 alla Procura Federale una condotta della società A.S.D. Olimpus, che ha impiegato calciatori non tesserati tra le proprie file, in occasione della gara Marconi / Olimpus Roma dell’1 dicembre 2018, valevole per la Categoria Esordienti. La Procura ha effettuato al riguardo le opportune indagini. E’ emerso dall’esame della distinta della gara in argomento che i calciatori Nigro Tommaso e Rubini Mattia (Categoria Esordienti) dall’esame dell’AS400, non risultano tesserati per la predetta società. Ritenuto dalla Procura che, dall’attività d’indagine, sono emersi comportamenti a carico del Presidente, sig. Andrea Verde, per aver violato le norme regolamentari di cui all’oggetto, per aver omesso di tesserare i due calciatori in questione e di farli sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva, nonché di dotarli di specifica copertura assicurativa, e di averli fatti giocare in posizione irregolare nella gara di cui sopra. Ritiene la Procura di non promuovere alcuna azione disciplinare a carico dei calciatori, che all’epoca dei fatti non avevano ancora compiuto il dodicesimo anno di età, in quanto la normativa vigente non contiene alcuna sanzione nei confronti dei minori fino al compimento dei dodici anni. Alla luce di quanto sopra, la Procura ha ritenuto di deferire, a questo Tribunale Federale Territoriale, il sig. Andrea Verde, Presidente della società, per aver violato le norme indicate in epigrafe, e la società A.S.D. Olimpus Roma, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’ex art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione del 26/09/2019, preliminarmente, le parti congiuntamente esponevano di aver raggiunto accordo di patteggiamento, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., con sanzione finale di giorni 20 di inibizione a carico del sig. Andrea Verde ed Euro 100,00 di ammenda a carico della Società ASD Olimpus Roma, così determinata: Sanzione base di giorni 30 di inibizione a carico del sig. Andrea Verde ed Euro 150,00 di ammenda a carico della Società ASD Olimpus Roma, ridotta per il rito di un terzo. Il Tribunale Federale Territoriale applica la sanzione concordata, non emergendo dagli atti elementi ostativi all’omologazione dell’accordo raggiunto. Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di inibire il sig. Andrea Verde per giorni 20 e di comminare alla società ASD Olimpus Roma l’ammenda di Euro 100,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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