C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 04/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. PAOLO CICCARIELLO E MAURIZIO MONTAGNA, ALL’EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRIGENTE DELLA A.S.D. MISTRAL CITTÀ DI GAETA (ora A.S.D. GAETA), PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S, DEI SIGG. LUCA GARGIULO E ANDREA PESCATORE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI DELLA A.S.D. MISTRAL CITTÀ DI GAETA (ora A.S.D. GAETA), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 3 C.G.S., NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. MISTRAL CITTÀ DI GAETA (ora A.S.D. GAETA) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEI SIGG. PAOLO CICCARIELLO E MAURIZIO MONTAGNA, ALL’EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRIGENTE DELLA A.S.D. MISTRAL CITTÀ DI GAETA (ora A.S.D. GAETA), PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S, DEI SIGG. LUCA GARGIULO E ANDREA PESCATORE, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATI DELLA A.S.D. MISTRAL CITTÀ DI GAETA (ora A.S.D. GAETA), PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E 3 C.G.S., NONCHÉ DELLA SOC. A.S.D. MISTRAL CITTÀ DI GAETA (ora A.S.D. GAETA) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA.

 

Il Procuratore Federale Interregionale avviava procedimento disciplinare a seguito di un esposto da parte del Presidente della soc. ASD Vigor Gaeta circa una presunta attività di proselitismo effettuata dalla soc. A.S.D. Mistral Città di Gaeta. Svolte le indagini, secondo quanto ricostruito dalla Procura Federale, il sig. Maurizio Montagna avrebbe svolto indebitamente attività di proselitismo in favore della A.S.D. Mistral Città di Gaeta, di cui era dirigente, contattando giovani calciatori tesserati della ASD Vigor Gaeta (in particolare i sigg. Nicola Artusa, Luca Gargiulo, Luca Licciardo e Andrea Pescatore) al fine di determinare, favorire e rendere possibile il loro trasferimento e tesseramento presso la ASD Mistral Città di Gaeta. Egli, inoltre, avrebbe sollecitato tali calciatori a far pressione sul Presidente della ASD Vigor Gaeta affinché rilasciasse le liberatorie necessarie al successivo tesseramento con contestuale esplicita rinuncia a qualsivoglia premio di preparazione eventualmente dovuto. Tale attività sarebbe stata consentita o comunque non impedita - con configurazione di culpa in vigilando - dal sig. Paolo Ciccariello, Presidente della ASD Mistral Città di Gaeta. Inoltre, durante le indagini, l’Organo inquirente avrebbe convocato avanti a sé i calciatori Luca Gargiulo e Andrea Pescatore, che però non si sarebbero presentati senza addurre alcuna giustificazione. Stante la rilevanza disciplinare di tali comportamenti, la Procura Federale ha inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Paolo Ciccariello e Maurizio Montagna per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10 comma 2 C.G.S., i sigg. Luca Gargiulo e Andrea Pescatore per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 3 C.G.S. e la soc. A.S.D. Mistral Città di Gaeta a titolo di responsabilità diretta e oggettiva. Nella riunione fissata per la discussione del deferimento erano presenti per i deferiti Ciccariello, Montagna e per la società Mistral Città di Gaeta, l’Avv. Enrico Lisetti e di persona il Sig. Montagna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e richiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Presidente pro tempore Ciccariello mesi uno di inibizione, per il dirigente Montagna mesi 2 di inibizione per i calciatori Gargiuli e Pastore giorni 15 di squalifica e per la società Mistral Città di Gaeta € 900,00 di ammenda. Il procuratore dei deferiti chiedeva il proscioglimento non sussistendo alcun elemento di colpevolezza a carico dei dirigenti e difettando sia la responsabilità diretta che quella oggettiva della società. Il Sig. Montagna, a sua volta, protestava l’assoluta estraneità ai fatti non avendo mai avuto alcun rapporto con i calciatori coinvolti nella vicenda, che conosceva solo di nome, in quanto nella società svolge le funzioni di contabile. Ritiene il Tribunale che dagli atti del procedimento emerga effettivamente l’estraneità del dirigente Montagna ai fatti di cui al procedimento ed il difetto di prova rispetto alla responsabilità del Presidente Cerciello e, di conseguenza, della società deferita. In effetti l’unico accenno che nelle carte può trovarsi nei confronti del Montagna è quello fatto nell’esposto della società Vigor Gaeta, sottoscritto dalla Presidente pro-tempore che accenna ad un episodio avvenuto presso l’impianto sportivo comune alle due società di cui però non espone compiutamente la dinamica. Nella successiva audizione innanzi alla Procura Federale non fa più menzione del Montagna e non da’ sostanza con fatti e circostanze determinate all’accusa di “proselitismo” contenuta nell’esposto. Peraltro sia i genitori che i calciatori, già della Vigor Gaeta e successivamente tesserati per il Mistral Città di Gaeta non fanno alcun cenno a contatti di qualsiasi genere avuti con il dirigente Montagna e concordemente affermano di aver parlato direttamente con il Presidente Cerciello. A fronte di questo “deserto” probatorio, smentito anzi dalle uniche acquisizione testimoniali che, stante la provenienza, debbono essere considerate del tutto affidabili, il Montagna deve essere prosciolto con la formula più ampia. In relazione alla posizione del Cerciello va invece detto che è certo il suo intervento nella questione in quanto i calciatori in questione hanno avuto, sia direttamente che con i propri genitori, contatti con lui ed è altrettanto certo, in quanto confermato dallo stesso deferito in sede di audizione innanzi alla Procura, che, in quella occasione, ha esposto ai giovani ed ai loro genitori, l’impossibilità per la società di procedere al loro tesseramento in quanto questo avrebbe comportato la corresponsione di un premio di preparazione che la società non poteva pagare per carenza di risorse. Va precisato a questo punto che la società Vigor Gaeta non svolgeva attività nella categoria Juniores e che i giovani, tesserati annualmente, erano tutti liberi. Inoltre, va sempre ricordato, che tra le due società era già intercorso un accordo che prevedeva la corresponsione della somma omnicomprensiva di € 5.000,00 quale corrispettivo per il premio di preparazione di numerosi altri calciatori della stessa categoria.

Considerato questo va quindi esclusa l’accusa di “proselitismo” contenuta nell’esposto in quanto i calciatori erano già tutti liberi e quindi non poteva vantarsi alcuna tutela del vincolo da parte della vecchia società di appartenenza, Vigor Gaeta, che non svolgeva attività giovanile di lega e che quel vincolo aveva ormai perso. In relazione alla seconda fattispecie antiregolamentare, costituita da una induzione da parte della dirigenza della Mistral Città di Gaeta nei confronti dei calciatori svincolati della Vigor Gaeta, a richiedere, anche con modi bruschi e quasi violenti, la rinuncia della società alla corresponsione del premio di preparazione, difetta totalmente la prova. I calciatori sentiti ed i loro genitori hanno negato recisamente che questa attività vi sia stata ma, e questo è l’aspetto più importante, volendo ammettere che il fatto si sia verificato, manca totalmente la prova di una induzione da parte del presidente Cerciello. Il fatto di aver comunicato agli aspiranti al tesseramento di non poter procedere per difetto di risorse utili per il pagamento del premio di preparazione non costituisce certo una implicita autorizzazione ad un comportamento scorretto da parte dei genitori dei ragazzi nel richiedere una rinuncia, od una riduzione, al diritto sancito dalle norme federali, della società Vigor Gaeta a percepire il premio di preparazione. In conclusione, anche ammettendo che questo comportamento poco urbano si sia verificato da parte di taluno, non è provato che vi sia stata un’istigazione in tal senso da parte del presidente Cerciello. Da ciò consegue il proscioglimento dello stesso e della società. Vanno invece dichiarati responsabili della violazione ascritta i calciatori Pescatore Andrea e Gargiulo Luca che, pur ritualmente convocati, non hanno risposto alla convocazione della Procura Federale. La convocazione è in atti e vi è stata conferma da parte dei rappresentanti della società Mistral Città di Gaeta di aver provveduto ad avvisarli. La sanzione richiesta dalla Procura Federale è congrua ed in linea con i precedenti adottati in analoghe fattispecie. Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di prosciogliere da ogni addebito il Presidente pro tempore Ciccariello Paolo, il Dirigente Montagna Maurizio e la società A.S.D. Mistral Città di Gaeta (ora A.S.D. Gaeta). Di irrogare ai calciatori Pescatore Andrea e Gargiulo Luca la sanzione di 15 giorni di squalifica. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it