C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 96 del 04/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA LA STARZA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SSDARL LATINA CALCIO A 5, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S., TRASFUSO NELL’ART. 32 DEL C.G.S. ED ALL’ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E ART. 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL LATINA CALCIO A 5, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA , AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIANLUCA LA STARZA, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SSDARL LATINA CALCIO A 5, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S., TRASFUSO NELL’ART. 32 DEL C.G.S. ED ALL’ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE E ART. 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETÀ SSDARL LATINA CALCIO A 5, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA , AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

 

Il Comitato Regionale Lazio comunicava alla Procura Federale, in data 19 marzo 2019, che dopo un controllo effettuato dall’Ufficio tesseramenti, era emerso che alcuni giocatori della Società SSDARL Latina Calcio a 5, Categoria Pulcini, partecipavano alle gare del 6/12/2018 e 16/12/2018, contro le società Doganella Calcio ed Accademia Sport, in posizione irregolare, in quanto non tesserati. La Procura, nel corso dell’attività istruttoria aveva in effetti accertato che, in relazione alle due gare in questione, nella prima avevano partecipato in quanto non tesserati, i calciatori Di Russo Antonio, Guerra Andrea e Tuzzolino Matteo e, nella seconda, oltre i tre di cui sopra, anche i calciatori, sempre non tesserati, Motta Tiziano, Barca Christian e Zampieri Andrea. Ritiene la Procura che, dall’attività d’indagine compiuta, sono emersi comportamenti posti in essere dal presidente della società, violativi delle norme indicate in premessa, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori di cui sopra, e di farli sottoporre agli accertamenti medici, ai fini dell’idoneità sportiva, nonché di dotarli di specifica copertura assicurativa, e di averli utilizzati impropriamente nelle due gare in argomento. Ritiene la Procura, come già detto in casi analoghi, che i calciatori minori della categoria pulcini non sono soggetti ad alcuna azione disciplinare. Ciò premesso, la Procura ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Presidente della Società SSDARL Latina Calcio a 5, sig. Gianluca La Starza, per quanto sopra scritto, e la Società SSDARL Latina Calcio a 5 per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta dallo scrivente Tribunale Federale Territoriale per il giorno 3 ottobre 2019, è presente per la Procura l’Avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno è presente per i deferiti. La Procura insisteva nell’atto di deferimento, dichiarandone la bontà e chiedendo, pertanto, nelle conclusioni, le seguenti sanzioni: per il Presidente della Società SSDARL Latina Calcio a 5, sig. Gianluca La Starza, l’inibizione per 90 giorni, mentre per la Società SSDARL Latina Calcio a 5, l’ammenda di Euro 450,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Questo Tribunale Federale Territoriale, condivide il contenuto dell’atto di deferimento, ritenendo però di poter modificare lievemente le sanzioni proposte dalla Procura, tenuto conto degli abituali parametri, adottati per casi analoghi. Tutto ciò premesso, questo Tribunale DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni regolarmente loro ascritte, sanzionando il presidente della Società SSDARL Latina Calcio a 5, sig. Gianluca La Starza, con l’inibizione di 60 giorni e la Società SSDARL Latina Calcio a 5, con l’ammenda di Euro 300,00. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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