C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 31/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LORIS DI GIACOMANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO LARIANO 1963, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NELLA SEZ. 10 DEL C.U. N.1 S.G.S. F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 19/20 DEL 02/07/19 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO LARIANO 1963, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. LORIS DI GIACOMANTONIO, ALL’EPOCA DEI FATTI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO LARIANO 1963, PER VIOLAZIONE DELL’ART.4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE A QUANTO STATUITO NELLA SEZ. 10 DEL C.U. N.1 S.G.S. F.I.G.C. STAGIONE SPORTIVA 19/20 DEL 02/07/19 ED A CARICO DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO LARIANO 1963, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 6, COMMA 1 DEL C.G.S..

 

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 183 pfi 19/20 avente ad oggetto “Organizzazione di uno Stage Estivo da parte della Società Atletico Lariano, per il quale non è stata data alcuna comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente” con la quale veniva segnalato che, nel corso della Stagione sportiva 2018/2019, la società A.S.D. Atletico Lariano 1963 aveva organizzato uno stage estivo per i partecipanti nati dal 2001 al 2014 a fini promozionali del Club nelle giornate del 2/3 Luglio 2019, presso il campo sportivo “Abbafati” senza aver provveduto a darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. F.I.G.C. del Lazio territorialmente competente . La Procura, accertato che il Sig. Loris Di Giacomantonio, rappresentante legale della società A.S.D. Atletico Lariano 1963, organizzava lo stage estivo senza darne formale e tempestiva comunicazione al Coordinatore del S.G.S. - F.I.G.C. del Lazio competente tale condotta idonea a far sorgere una responsabilità disciplinare in capo al Sig. Di Giacomantonio poiché contraria al dovere di lealtà, proibità e correttezza di rispetto e osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4 co., 1 del C.G.S. ed ai sensi del CU n.1 S.G.S. F.I.G.C. prevede che le società affiliate alla Federazione possano organizzare autonomamente attività promozionali, ma dovendone dare comunicazione al Coordinatore del settore giovanile e scolastico territorialmente competente. Vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata ai soggetti interessati; preso atto che la Società A.S.D. Atletico Lariano 1963 non presentava memoria difensiva ne avanzava richiesta di essere sentita. Tutto ciò premesso, ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Loris Di Giacomantonio e la società A.S.D. Atletico Lariano 1963, per aver consentito e comunque non impedito le violazioni regolamentari a loro addebitate con responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, co. 1 del C.G.S. a carico della suddetta società e per i comportamenti posti in essere dal proprio rappresentante legale. All’udienza del 24.10.2019 era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Francesco Bevivino, mentre nessuno compariva per i deferiti. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni e verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e che, per l’effetto, il sig. Loris Di Giacomantonio fosse sanzionato con 15 giorni di inibizione e la società Atletico Lariano 1963 con ammenda di € 150,00 a titolo di responsabilità diretta. Questo Tribunale Federale, dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento risultano provati e pertanto i deferiti debbono essere sanzionati. Per quanto attiene la quantificazione delle pene richieste, atteso lo svolgersi dei fatti e il disvalore delle condotte tenute, le richieste di sanzioni avanzate dalla Procura nei confronti dei deferiti risultano congrue. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale DELIBERA Di affermare, la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Loris Di Giacomantonio alla sanzione di giorni quindici di inibizione, e la soc. A.S.D. Atletico Lariano 1963 alla sanzione di € 150,00 di ammenda, a titolo di responsabilità diretta. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

 

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