C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2019/2020 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 31/10/2019 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VIS FONDI, SIG. DOMENICO CAPOTOSTO E DEL CALCIATORE MICHAEL LOMBARDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO ALL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL’ART. 32, COMMA 2 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS FONDI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ ASD VIS FONDI, SIG. DOMENICO CAPOTOSTO E DEL CALCIATORE MICHAEL LOMBARDI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO ALL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 DEL C.G.S. OGGI TRASFUSO NELL'ART. 32, COMMA 2 C.G.S., ANCHE IN RELAZIONE AGLI ART. 7, COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F., ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS FONDI, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., OGGI TRASFUSO NELL’ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..
Il Comitato Regionale Lazio, Ufficio Tesseramenti, segnalava in data 19/03/2019, alla Procura Federale, che la società A.S.D. Vis Fondi avrebbe impiegato nelle gare con la società Latina Calcio a 5 del 9/12/2018, valevole per la Categoria Esordienti e con la Virtus Cisterna del 17/01/209, sempre valevole per la categoria Esordienti, calciatori non tesserati tra le proprie file. Dalle indagini effettuate dalla Procura, emergeva quanto segue: i calciatori Gionta Emanuele, Laco Daniele, Parisella Gabriel, Lombardi Michael, Mastromatteo Alessandro, pur inseriti nelle distinte delle due gare, non risultavano tesserati per la A.S.D. Vis Fondi, così come i calciatori Kovalo Claudio, Salpello Vincenzo, Capotosto Alessandro e Carnovalo Simone, per la sola seconda delle due gare. La Procura Federale riteneva che il Presidente della Società Vis Fondi, sig. Domenico Capotosto, aveva violato le norme regolamentari di cui all’oggetto in quanto: aveva omesso di tesserare gli otto calciatori in questione; non li aveva fatti sottoporre agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva; non li aveva dotati di specifica copertura assicurativa; li aveva fatti giocare in posizione irregolare nelle gare succitate. Riteneva, inoltre, la Procura di non promuovere alcuna azione disciplinare a carico dei calciatori che all’epoca dei fatti non avevano compiuto il dodicesimo anno di età, in quanto la normativa vigente non conteneva alcuna sanzione nei confronti dei minori sino al compimento dei dodici anni, ad eccezione del Michael Lombardi, che all’epoca dei fatti contestati aveva compiuto il dodicesimo anno; per quest’ultimo la Procura promuoveva azione disciplinare per aver disputato entrambe le gare sopra citate, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva né specifica copertura assicurativa. Alla luce di quanto sopra, la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Domenico Capotosto, Presidente della società A.S.D. Vis Fondi, nonché il calciatore Michael Lombardi per aver violato le norme indicate in epigrafe e la società testé citata a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2 del C.G.S., oggi trasfuso nell’art. 6, commi 1 e 2 del C.G.S.. Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale per il giorno 30 ottobre 2019, era presente per la Procura Federale il Dott. Patassini, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura Federale, riportandosi all’atto di deferimento, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Presidente della società A.S.D. Vis Fondi, sig. Domenico Capotosto, l’inibizione per 60 giorni, per il calciatore Michael Lombardi la squalifica per 2 giornate a decorrere dalla data del prossimo tesseramento, se non già tesserato, mentre per la società A.S.D. Vis Fondi, l’ammenda di euro 300,00, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, accerta la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni regolamentari loro ascritte ed indicate in oggetto, conferma le sanzioni richieste dalla Procura e, pertanto DELIBERA Di comminare le seguenti sanzioni: Domenico Capotosto, inibizione per giorni 60;
Michael Lombardi, squalifica per 2 gare, a decorrere dalla data del prossimo tesseramento, se non già tesserato; A.S.D. Vis Fondi, l’ammenda di Euro 300,00, per responsabilità diretta ed oggettiva. Si trasmette agli interessati. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.
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